DECRETO-LEGGE 1 gennaio 2010, n. 1

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (010G0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30 (in G.U. 08/03/2010, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
   Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna 
 
  1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in  materia  di
sicurezza  internazionale  derivanti  dall'entrata  in   vigore   del
Trattato di Lisbona il 1° dicembre  2009,  e  al  fine  di  adempiere
tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto  Stato
membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio  europeo
di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire  dall'aprile
2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di  bilancio,  ai  sensi
dell'articolo 189 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il  Ministero  degli
affari  esteri  puo'  mettere  a   disposizione   delle   istituzioni
dell'Unione  europea  fino  a  cinquanta  funzionari  della  carriera
diplomatica,  destinati  a  prestare  servizio  presso  le   predette
istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi  o  presso
organizzazioni internazionali o regionali, nonche'  presso  strutture
di  direzione  e  gestione  di  specifiche  iniziative  o  operazioni
nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. 
  2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 e' valutato
ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Ministero  degli  affari
esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco
delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque  anni  2010-2014  e
((nel quadriennio 2016-2019)) a bandire annualmente  un  concorso  di
accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente  annuo
non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle
assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di euro  1.700.000  per  l'anno  2010,  di  euro
3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a  decorrere  dall'anno
2012. 
  4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo  di  75  euro  di  cui
all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio  2011,  in  105
euro. 
  5. Le successive variazioni all'importo da  corrispondersi  per  il
trattamento delle domande per visti nazionali  sono  determinate  con
decreto  interministeriale,  avente  natura  non  regolamentare,   su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000
euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a
valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800
euro a decorrere dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  670.984  per
l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 ((, di euro  6.205.577
per l'anno 2018,  di  euro  6.488.245  per  l'anno  2019  e  di  euro
8.147.805 a decorrere dall'anno 2020)). 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.