DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (10G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 05/10/2010, n. 233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
                 Disposizioni in materia finanziaria 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2010"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale  proroga  del
predetto  termine  in  conformita'  alla  normativa  comunitaria   in
materia.". 
  1-bis.  In  considerazione  della  specificita'  del   settore,   a
decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre  2012,  per  le
spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese  editrici
di quotidiani e periodici iscritte al  Registro  degli  operatori  di
comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si  applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da  adottare  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. (3) ((7)) 
  1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di  esperto  del
servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in  ogni  caso
cessato ad ogni effetto, sia giuridico  sia  economico,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione. (5) 
  1-quater. All'articolo 8,  comma  2,  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per  il  versamento  di  tali
somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,". 
  1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche
a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate  dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58". 
  1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
"5-bis. Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  del  presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo". 
  2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2,  comma
97, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  presentato  entro  il  30
aprile  2010  richiesta  di  sottoscrivere   un   Accordo,   di   cui
all'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha  effettivamente
sottoscritto tale Accordo  entro  i  successivi  novanta  giorni,  e'
concessa, al fine  di  contrastare  l'aggravamento  della  situazione
economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita'
di integrare, entro il 30  settembre  2010,  la  documentazione  gia'
trasmessa, al fine di procedere alla  stipula  del  predetto  Accordo
entro il 15 ottobre 2010.  Per  la  regione  Puglia  la  disposizione
contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data  del  15  ottobre
2010. In caso di mancata  sottoscrizione  dell'Accordo  entro  il  15
ottobre  2010  la  quota  di   maggior   finanziamento   si   intende
definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Al  fine  di
consentire il completamento degli  accertamenti  tecnici  preordinati
alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali  previsti  ai
sensi del presente comma, i  termini  ivi  stabiliti  possono  essere
differiti  fino  al  15  dicembre  2010  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la  coesione
territoriale. 
  2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi
sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n.  311,  nelle  quali  siano  scattati,  nell'anno  2010,  gli
incrementi automatici nella misura fissa di  0,15  e  di  0,30  punti
percentuali rispettivamente  per  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai
sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, il blocco automatico del turn over e il  divieto  di  effettuare
spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i  competenti  tavoli
tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il  31
ottobre 2010, il venir meno delle condizioni  che  hanno  determinato
l'applicazione delle citate misure, le predette misure  non  operano.
Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani
accertino l'attuazione degli stessi  in  misura  parziale,  entro  il
predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di
blocco automatico del turn-over, nel limite del 10  per  cento  e  in
correlazione alla necessita' di garantire  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza. La disapplicazione delle stesse e' disposta
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della salute e il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale. 
  2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul  valore
aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni  cofinanziate  per
il periodo 2007-2013 dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (1-EP),  nonche'  dai
regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n.
861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite  nell'ambito  di
interventi a  titolarita'  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico  sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16  aprile
1987, n. 183. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  21,  comma
2) che "Il  termine  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  2  del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzione, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in
G.U. 1a  s.s.  3/7/2013,  n.  27),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  5
agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore  dei  trasporti  e
disposizioni  in  materia  finanziaria),  aggiunto  dalla  legge   di
conversione 1° ottobre 2010, n. 163". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
336) che "Ai fini del mantenimento, per il  triennio  2014-2016,  del
regime di  sospensione  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in
scadenza al 31 dicembre 2013,  il  termine  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e'  prorogato
al 31 dicembre 2016".