DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10

Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. (10G0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2010, n. 52 (in G.U. 09/04/2010, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2010)
Testo in vigore dal: 10-4-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di
assise,  al  fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai
recenti  indirizzi  giurisprudenziali  in  tema di attribuzione della
competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare  la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei
tribunali,   al   fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione
dell'amministrazione della giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                 Modifiche in materia di competenza
                        della corte di assise

((1.  All'articolo  5,  comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     "a)  per  i  delitti  per  i  quali  la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro  anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato
omicidio,  di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso
anche  straniere,  e  i  delitti,  comunque  aggravati,  previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
     "d-bis)  per  i delitti consumati o tentati di cui agli articoli
416,  sesto  comma,  600,  601,  602 del codice penale, nonche' per i
delitti  con  finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia
stabilita  la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci
anni")).
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al
comma  1  si  applicano  anche  ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.