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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9 (in G.U. 25/2/2011, n. 46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2011)
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Testo in vigore dal:  26-2-2011
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Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito
((dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo))
il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento,
((nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011))
.
((È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili))
.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro
((12.827.451))
per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani
((in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio))
.
((Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122))
.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
((, e successive modificazioni))
, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
((Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170))
.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
((, e successive modificazioni))
, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
((, e successive modificazioni))
, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
(( . . . ))
del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
((
11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
))
((
11-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, è assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))