DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
vigente al 30/05/2023
  • Articoli

  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI
    CONTRATTI DI
    CREDITO AI CONSUMATORI

  • 1
  • 2
  • 3

  • COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°
    SETTEMBRE
    1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA
    DI
    TRASPARENZA

  • 4
  • 5
  • 6

  • REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
    SETTORE
    FINANZIARIO

  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  • DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI AGENTI IN ATTIVITA'
    FINANZIARIA E DEI
    MEDIATORI CREDITIZI


    Capo I

    Modifiche al
    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

  • 11

  • Ulteriori disposizioni di attuazione

  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18

  • Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
    attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • Disposizioni in materia di sanzioni
  • 25

  • DISPOSIZIONI FINALI

  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  • ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
    PUBBLICO
    DI
    PREVENZIONE,
    SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL
    SETTORE
    DEL
    CREDITO AL
    CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL
    FURTO
    D'IDENTITA'
    ))

  • 30 bis
  • 30 ter
  • 30 quater
  • 30 quinquies
  • 30 sexies
  • 30 septies
  • 30 octies
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  37  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le  attivita'  diverse  dalla
prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari  e  i
confidi che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,  risultano  iscritti   nell'elenco   generale   di   cui
all'articolo 106, nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  107  o
nella  sezione  di  cui  all'articolo  155,  comma  4,  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  vigenti  alla  data  del  4
settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  come
modificato dal presente  decreto  legislativo  possono  continuare  a
operare per un periodo di 12 mesi successivi al  completamento  degli
adempimenti indicati al comma 3. 
  2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma  1  e  comunque
fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4,  la  Banca
d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e  le
sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del  4  settembre  2010;
fino al completamento degli adempimenti indicati al comma  3  possono
essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4  e
8. 
  3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina
introdotta con il presente Titolo III e'  subordinata  all'emanazione
delle  disposizioni  attuative   nonche',   per   l'elenco   previsto
all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,  alla  costituzione  del  relativo  Organismo;  le  Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni  attuative  e
alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  al  piu'  tardi
entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo,  i
primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia
e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca  d'Italia.  L'Organismo
provvede  all'approvazione  del   suo   statuto,   alla   definizione
dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei
fondi necessari al suo funzionamento ed  all'iscrizione  dei  confidi
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  112   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  entro  il  termine  del  30
settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo
le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente. 
  4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova  disciplina
introdotta con il presente titolo III: 
    a) entro  il  termine  indicato  al  comma  1,  gli  intermediari
finanziari che alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
legislativo esercitano nei  confronti  del  pubblico  l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui  all'articolo
155, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi  di  cui  al  comma  1,
attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; 
    b) entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
attuative  del  presente  Titolo  III,  gli   intermediari   iscritti
nell'elenco di  cui  all'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data  del  4  settembre  2010  o
inclusi nella  vigilanza  consolidata  bancaria,  che  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo   esercitano
l'attivita' di concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni  di
cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal  presente
decreto legislativo; 
    c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine  indicato  al
comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo
106 o in quello di cui all'articolo 107 del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  che
esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di  cui  all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla
data  del   4   settembre   2010,   che   esercitano   attivita'   di
intermediazione in cambi rimane in  ogni  caso  preclusa  l'attivita'
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal
presente decreto; 
    d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine  indicato  al
comma 1, le societa' fiduciarie previste all'articolo 199,  comma  2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato  dal
presente  decreto,  presentano  istanza  di  autorizzazione  ai  fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato
dal presente decreto. In  pendenza  dell'istanza  di  autorizzazione,
esse possono continuare ad operare anche oltre  il  termine  previsto
dal comma 1; 
    e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine  indicato  al
comma 1, gli  altri  soggetti  ivi  indicati  presentano  istanza  di
autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di  cui  all'articolo
106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111
o  nelle  relative  sezioni  separate  ovvero  nell'elenco   di   cui
all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n.  385,  come  modificato  dal   presente   decreto.   In   pendenza
dell'istanza di autorizzazione, essi possono  continuare  ad  operare
anche oltre il termine previsto dal comma 1. 
  5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4,
lettere  b),  c)  ed  e),  i  soggetti  ivi  indicati  deliberano  la
liquidazione della societa'  ovvero  modificano  il  proprio  oggetto
sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di
legge. Per le societa' fiduciarie  di  cui  al  comma  4  il  mancato
accoglimento dell'istanza comporta la  decadenza  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
  6.  Decorsi  i  termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non  abbiano
presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o  cancellazione  ai
sensi  del  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  deliberano   la
liquidazione della societa'  ovvero  modificano  il  proprio  oggetto
sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di
legge. Le societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
presentato istanza  entro  il  termine  ivi  stabilito  eliminano  le
condizioni che comportano  l'obbligo  di  iscrizione  nella  speciale
sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  In
mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2  della  legge
23 novembre 1939, n. 1966. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla  data
del 4 settembre  2010  e  cancellati  i  soggetti  ivi  iscritti.  Si
applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative
disposizioni di attuazione. 
  8. Fino alla data  di  entrata  di  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi
1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di  cui  al  comma  4,
continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 abrogate o  sostituite  dal  presente  decreto
legislativo e le relative disposizioni di  attuazione,  ivi  compresi
gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1  e  2,  e  ad
eccezione degli articoli 113,  132,  comma  2,  155,  commi  2  e  5;
continuano altresi' ad applicarsi le norme  sostituite  dall'articolo
9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo
9,  comma  4,  all'albo  previsto  dall'articolo  106   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  deve  intendersi,  fino  alla
scadenza del periodo  indicato  al  comma  1,  primo  periodo,  anche
all'elenco previsto dall'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge
30 aprile 1999, n. 130, continua ad  applicarsi  fino  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte
ad assicurare la continuita' delle segnalazioni relative  ai  crediti
cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Ai  soggetti
cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile  1999,  n.
130,  l'articolo  3,  comma  3,  della  medesima  legge  continua  ad
applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto. 
  8-bis. Fino alla data di entrata di vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del  presente  Titolo  III,  l'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  vigente  alla  data  del  4
settembre 2010, continua ad applicarsi, ad  eccezione  del  comma  7,
limitatamente all'attivita' di  concessione  di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di  attuazione  di  cui
all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio
nei confronti del pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando
il garante  e  l'obbligato  garantito  facciano  parte  del  medesimo
gruppo.  Per  gruppo  si  intendono  le   societa'   controllanti   e
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche'  le
societa' controllate dalla stessa controllante. 
  8-ter.  L'Organismo  di  cui  all'articolo  112-bis   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  si  intende  costituito,  ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla
data di avvio della gestione dell'elenco. 
  8-quater. La data di avvio della gestione degli  elenchi  da  parte
degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e  113  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  comunicata  alla  Banca
d'Italia e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  9.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni  legislative
che fanno riferimento agli  intermediari  finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  come  modificato  dal   presente   decreto.   Le   disposizioni
legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti  nella  sezione
separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono  riferite  ai   confidi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto;  quelle  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  Ai
soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente  decreto,  si
applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
  ((10. Gli obblighi comunicativi di  cui  all'articolo  7,  sesto  e
undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti  delle  societa'  di
partecipazione non finanziaria e assimilati di cui  alla  lettera  c)
del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi  dell'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) ((13)) 
  10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti,  operanti
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano
a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma  7,
come modificato dal presente decreto. 
                                                                  (1) 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal
presente decreto si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto
2010,  n.  141.   I   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi,  stabiliti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento,
pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino  a  120
giorni successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;  con  riferimento  ai
periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  136,  per  i  quali  i
termini per il versamento a saldo  delle  imposte  sui  redditi  sono
scaduti anteriormente  alla  medesima  data,  sono  fatti  salvi  gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo  ai  fini  delle
imposte sui redditi e del  valore  della  produzione  netta  ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  relativi   ai
medesimi  periodi  d'imposta,   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non  coerenti  con  le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  162-bis  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dalla  lettera
d) del comma 1 dell'articolo 12.  Ai  fini  del  presente  comma  gli
effetti sulla determinazione del reddito  complessivo  e  del  valore
della  produzione  netta  sono  fatti  salvi  purche'   prodotti   da
comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018".