DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente  spettante
per  l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti  derivanti  da   eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi  incluse  le  variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni  diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto  previsto  dal  comma  21,
terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di  carriera  comunque
denominate,  maternita',  malattia,   missioni   svolte   all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. (44) 
  2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'art.  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000  euro  lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento  per  la  parte
eccedente  150.000  euro;  a  seguito  della  predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di  cui  all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10  per  cento;  la  riduzione   si   applica   sull'intero   importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato  rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai  fini  del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal  primo  periodo  del
presente comma non opera ai fini  previdenziali.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31  dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti   economici   complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore  a  quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare  ovvero,  in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la  riduzione
prevista nel presente comma. (29) (44) 
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31  dicembre  2014
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio  2015,  le  risorse
destinate  annualmente  al  trattamento  economico  accessorio   sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per  effetto  del
precedente periodo. (41) (44) 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
  4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
del   presente   decreto;   i   trattamenti    retributivi    saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco. 
  5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le  parole  "Per  gli  anni  2010  e  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013". 
  6.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "Per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". 
  7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014". 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  90,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    - le parole "triennio 2010-2012"  sono  sostituite  dalle  parole
"anno 2010". 
    - dopo il  primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  "Per  il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  10. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  11.  Qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'. 
  12. Per le assunzioni di cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.. 
  15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
  15-bis. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali  in  essere,
attivati   dagli   uffici   scolastici   provinciali   e    prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni  corrispondenti  ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  nonche'  del
decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  23  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21  gennaio  2000,  nei
compiti degli enti locali. 
  16. In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il  personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per  l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
  17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da'  luogo  alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014  e
2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e  senza
possibilita' di recupero per  la  parte  economica.  E'  fatta  salva
l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (45a) (55) 
  18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le   risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
    a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012; 
    b) comma 14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  19.  Le  somme  di  cui  al  comma  18,  comprensive  degli   oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale. 
  21. I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi.  Per  le  categorie   di   personale   di   cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. (44) (52) 
  22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,  2012
e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento
per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno  2013.  Tale  riduzione
non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e  21,  secondo  e
terzo periodo.(29) 
  23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali
vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo  8,  comma  14.
(44) 
  24. Le disposizioni recate dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
  25. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle
pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 
  26. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  25  del  presente
articolo, al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  garantire  la
ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della amministrazioni pubbliche interessate  dalle  misure  di
riorganizzazione  di   cui   all'articolo   2,   comma   8-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono  stipulare
accordi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale,   intesi   alla
ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che  presentino
vacanze di organico. 
  27.  Fino  al   completo   riassorbimento,   alle   amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione  alle  aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25. 
  28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni e integrazioni,  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura fermo quanto  previsto  dagli  articoli  7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa   per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore  al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche
con riferimento ai lavori socialmente utili, ai  lavori  di  pubblica
utilita' e ai cantieri di lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
personale sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da  altri  soggetti.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente   comma
costituiscono principi  generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per  l'anno  2014,
il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per  cento
della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti  locali
possono superare il predetto limite per  le  assunzioni  strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia  locale,
di istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le  spese
sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante  forme  di
lavoro accessorio di  cui  all'articolo  70,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276.  Le  limitazioni  previste  dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli  enti  locali  in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui  ai
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la  spesa  complessiva
non  puo'  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per  le  assunzioni  a
tempo determinato ai sensi dell'articolo  110,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta  formazione  e
specializzazione  artistica  e  musicale  trovano   applicazione   le
specifiche disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal  comma
187  dell'articolo  1  della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  alla  copertura  del  relativo  onere  si
provvede mediante l'attivazione della procedura per  l'individuazione
delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma,  si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 38, commi  13-bis  e  seguenti.  Il  presente
comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art.  163,
comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente  comma  costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita'  erariale.  Per  le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese  per  le
finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
primo periodo e' computato con riferimento alla media  sostenuta  per
le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. (7) (20) (42)  (49)  (55)
(65) (67) (68) (78) (82) (86) (91) (89)(94) (103) (105)  (108)  (111)
(119) (126) ((130)) 
  29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. 
  30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011. 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,  conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico
inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e
contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data  e'
abrogato l'art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello
generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
  33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10  per  cento  delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del  decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,  e'  destinata,  per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20
ottobre 1960,  n.  1265  e,  per  la  restante  meta',  al  fondo  di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  cui  sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili  dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   A   decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al  predetto
Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito  del  programma  di  spesa
"Regolazione  giurisdizione  e  coordinamento   del   sistema   della
fiscalita'" della  missione  "Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio", non puo' essere  comunque  superiore  alla  dotazione  per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma. 
  34.   A    decorrere    dall'anno    2014,    con    determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2,  del  D.P.R.  10
maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato  per  l'anno
2008, con il medesimo provvedimento  interministeriale,  ridotto  del
30%. Per l'individuazione del suddetto contingente  l'Amministrazione
dovra'  tener  conto  dell'effettivo  impiego  del   personale   alle
attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi  oneri,
pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e  2013,
si fa fronte, quanto a 38 milioni  di  euro  per  l'anno  2011  e  34
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  mediante
utilizzo  di   quota   parte   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
  35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  l'articolo  52,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164  si
interpreta  nel   senso   che   la   determinazione   ivi   indicata,
nell'individuare il  contingente  di  personale,  tiene  conto  delle
risorse appositamente stanziate. 
  35-bis. L'articolo 32 della  legge  22  maggio  1975,  n.  152,  si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti  ivi  previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta  dell'interessato  che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia. 
  36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze. (78) 
  37. Fermo quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del  29  novembre  2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. 
                                                                  (9) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 6, comma 1)  che  "Per
l'anno 2011, per gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  della
regione Abruzzo, in conseguenza degli  eventi  sismici  nel  mese  di
aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo
9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si  applicano  con
riferimento all'anno 2010". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  L'Ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  12  luglio
2011, (16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 1, comma  4)  che
"I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti in deroga  a
quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
6-bis)  che"Le  disposizioni   dell'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico  degli
enti locali,  nonche'  di  personale  destinato  all'esercizio  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma  3,  lettera  b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente  utili
coinvolti in  percorsi  di  stabilizzazione  gia'  avviati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, nei limiti  delle  risorse  gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal  fine  destinate,  a
decorrere dall'anno 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  8  -  11  ottobre  2012,  n.
223(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato: 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale  di  magistratura)
non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli  acconti  degli
anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e  che
per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno  2010  e  il
conguaglio per l'anno 2015 viene  determinato  con  riferimento  agli
anni 2009, 2010 e 2014; nonche' nella parte in cui non esclude che  a
detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21"; 
  -"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9,  comma  22,  del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte  in  cui  dispone  che  l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981,  spettante
al personale indicato in tale legge, negli anni 2011,  2012  e  2013,
sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno  2012  e  del
32% per l'anno 2013"; 
  -"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  9,  comma  2,  del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a  decorrere  dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013  i  trattamenti  economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche,
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),
superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,  nonche'  del  10%
per la parte eccedente 150.000 euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 6, comma  2)  che
"Al fine di assicurare la  funzionalita'  del  Comparto  sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
non si applica alle Forze di  polizia  e  alle  Forze  armate,  ferma
restando  per  le  stesse  Forze  l'applicazione,  per  l'anno  2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 9-bis) che "Esclusivamente per le  finalita'
e nel rispetto dei vincoli e dei  termini  di  cui  al  comma  9  del
presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,
possono essere derogati limitatamente alla proroga  dei  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a   statuto
speciale, nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
delle  stesse,  a  valere  sulle   risorse   finanziarie   aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di
revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno"; 
  - (con  l'art.  10,  comma  10-bis)  che  "Le  assunzioni  a  tempo
determinato effettuate dalle regioni sono  escluse  dall'applicazione
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi  strutturali
europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i
fondi medesimi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1,  comma
1, lettere a) e b)) che: 
  " a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte
vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  Sono  pertanto  escluse  da
tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene
disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma  la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo  periodo,  del  predetto
decreto-legge nei confronti  del  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n.  223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
dalla medesima contemplato; 
  b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
454)  che  la  presente  modifica  si  applica  anche  al   personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24  giugno  -
23 luglio 2015, n. 178  (in  G.U.  1ª  s.s.  29/7/2015,  n.  30),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale sopravvenuta, a  decorrere
dal giorno successivo  alla  pubblicazione  della  suddetta  sentenza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini  indicati  in
motivazione,  del  regime   di   sospensione   della   contrattazione
collettiva, risultante dal comma 453 dell'art. 1 della L. 27 dicembre
2013, n. 147 e dal comma 254 dell'art. 1 della L. 23  dicembre  2014,
n. 190 (che hanno modificato il comma 17 del presente articolo). 
------------ 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma  4-ter)  che
nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20  e  del  29  maggio
2012, i  vincoli  assunzionali  di  cui  al  comma  28  del  presente
articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto  il
predetto periodo dello stato di emergenza. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
256) che "Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21,  primo  e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate
fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31
dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle  disposizioni  di
cui al citato articolo 9, comma 21,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, al  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con mondificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 9-decies,  comma  2)
che "Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze  di  carattere
sanitario connesse al Giubileo straordinario del  2015-2016,  per  il
biennio 2015-2016, e' sospesa per gli  enti  del  Servizio  sanitario
della  regione  Lazio  l'applicazione  delle   limitazioni   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
479, lettera c)) che "Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della  legge
24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento
ai risultati dell'anno precedente e a  condizione  del  rispetto  dei
termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
  [...] 
  c) per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo
di  cui  al  comma  466,  lasciando  spazi  finanziari   inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo  la  spesa  per  rapporti  di  lavoro  flessibile  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
puo' essere innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai
sensi del predetto comma 28". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 50-bis,  comma  1-bis)  che  "Nei  limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma  1  e  delle  unita'  di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2,  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli  anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa  dei
rapporti  di  lavoro  a   tempo   parziale   gia'   in   essere   con
professionalita' di tipo  tecnico  o  amministrativo,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 50-bis,  comma  3-bis)  che  "Nelle
more  dell'espletamento  delle  procedure  previste  dal  comma  3  e
limitatamente    allo    svolgimento    di    compiti    di    natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1  e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31  dicembre  2017  e
non rinnovabili". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 22,  comma  1)  che
"Fermo restando il rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica  e
della vigente  normativa  in  materia  di  contenimento  dalla  spesa
complessiva di personale, i  comuni,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di  lavoro
a tempo  determinato  a  carattere  stagionale,  nel  rispetto  delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza  pubblica,  a  condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico  di  risorse,  gia'
incassate  nel  bilancio  dei  comuni,  derivanti  da  contratti   di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati  e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura  di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,  di  servizi  pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non  connessi  a
garanzia di diritti fondamentali". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 200) che "Al fine di garantire  il  servizio
sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni,  secondo
quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma  27,  lettera  g),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi  di
cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di  cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo  attribuite
a ciascun ambito territoriale, possono essere  effettuate  assunzioni
di assistenti sociali con rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato,
fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di  bilancio,
in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di  cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n.  78  del  2010,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  e
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296"; 
  - (con l'art. 1, comma 434) che "I  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga  ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191"; 
  - (con l'art. 1,  comma  533)  che  "Al  fine  di  supportare  Roma
Capitale nelle funzioni  di  valorizzazione  dei  beni  ambientali  e
fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.  61,  con
particolare riferimento alla riduzione  del  rischio  idrologico  nel
bacino  del  fiume  Tevere,  l'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino Centrale e' autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato un contingente di unita' di  personale  nel  limite  di
spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; 
  - (con l'art. 1, comma 752) che "Per  assicurare  la  funzionalita'
degli uffici impegnati nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i
comuni di Lacco  Ameno  e  di  Casamicciola  Terme  possono  assumere
personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unita',  con  contratti
di lavoro a tempo determinato della durata  non  superiore  a  quella
della  vigenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque  nei  limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 
  - (con l'art. 1,  comma  757)  che  "Al  fine  di  assicurare,  con
continuita', il  regolare  svolgimento  delle  attivita'  concernenti
l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle  popolazioni  colpite
dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il
30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonche' delle  attivita'  delle
strutture regionali  di  protezione  civile,  dei  centri  funzionali
decentrati  e  delle  sale  operative  del  Servizio   nazionale   di
protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli  anni
2018 e 2019, ad assunzioni di personale  a  tempo  determinato  anche
mediante proroghe di contratti in essere, purche' nel limite  massimo
imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A  tal  fine,  per  i
predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70 per cento"; 
  - (con l'art. 1, comma 764) che "Al fine di accelerare le attivita'
connesse alla situazione  emergenziale  prodottasi  a  seguito  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente  della  regione
Lombardia in qualita' di Commissario delegato  per  la  ricostruzione
puo' destinare, mediante  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  gia'
disponibili sulla propria contabilita' speciale, fino a  0,5  milioni
di euro per l'anno 2019 per  rimborsare  i  costi  sostenuti  per  le
unita' di personale assunte con contratto  di  lavoro  flessibile  da
destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni  colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Le
assunzioni di tali unita' di personale, in deroga ai vincoli  di  cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, sono effettuate  dai  comuni  singoli  ovvero  dalle  unioni  di
comuni, con facolta' di attingere dalle  graduatorie,  anche  per  le
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto
dell'ordine   di   collocazione   dei   candidati   nelle    medesime
graduatorie". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che "Per far fronte alle  necessita'  conseguenti  all'evento,  la
Regione Liguria,  gli  enti  del  settore  regionale  allargato,  con
esclusione degli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  la  Citta'
metropolitana  di  Genova,  il  Comune  di  Genova  e   le   societa'
controllate dalle predette amministrazioni  territoriali  nonche'  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Genova,
previa  autorizzazione  del  Commissario  delegato  per   l'emergenza
nominato con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere,  complessivamente
per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita' di personale  con  funzioni  di  protezione  civile,
polizia locale e di supporto all'emergenza, fino  a  300  unita',  in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  previsti
dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  28
settembre 2018, n. 109, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  16
novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 1, comma 752) che "Per
assicurare la funzionalita' degli uffici  impegnati  nelle  attivita'
connesse  alla  ricostruzione,  i  comuni  di  Lacco   Ameno   e   di
Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente  nel
limite di 4 e 6 unita' per l'anno 2018,  e  rispettivamente  8  e  12
unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4
unita' per gli anni 2019 e 2020, con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli  assunzionali
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo 1, comma  557,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267." 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo  2019,  n.
26, ha disposto (con l'art. 1, comma 200) che "Al fine  di  garantire
il servizio sociale  professionale  come  funzione  fondamentale  dei
comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,  lettera
g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   30   luglio   2010,   n.   122,   e,
contestualmente, i servizi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei  limiti
della meta' delle  risorse  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
medesimo   decreto   legislativo   attribuite   a   ciascun    ambito
territoriale, possono  essere  effettuate  assunzioni  di  assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo
determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie
previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di
Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui
all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'
mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art 14-bis, commi 1 e 2)
che "Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. 
  Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1  e  delle
unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma  3,
i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con  efficacia
limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata  della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo  parziale  gia'
in essere con professionalita' di tipo tecnico o  amministrativo,  in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14-bis, comma 5)  che  "Nelle  more
dell'espletamento  delle   procedure   previste   dal   comma   4   e
limitatamente    allo    svolgimento    di    compiti    di    natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 9-sexies,  comma
1) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le
disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a  tempo  determinato,  nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro,  fino  al  31  dicembre
2020, a valere sulle  disponibilita'  del  bilancio  comunale,  fermo
restando  il  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  della  vigente
normativa in materia  di  contenimento  della  spesa  complessiva  di
personale". 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 24  ottobre  2019,
n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12  dicembre  2019,  n.
156, ha disposto (con l'art. 14-bis, commi 1 e 2) che  "Tenuto  conto
degli eventi sismici di cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13
del 16  gennaio  2019,  e  del  conseguente  numero  di  procedimenti
gravanti sui comuni della citta' metropolitana  di  Catania  indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di  lavoro
a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  ai  vincoli  di
contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per  l'anno  2019,  di  euro
1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro  1.660.000  per  l'anno  2021,
ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico  o
amministrativo-contabile fino a 40 unita'  complessive  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. [...] 
  Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1  e  delle
unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma  3,
i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con  efficacia
limitata agli anni 2019, 2020 e 2021, possono incrementare la  durata
della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo  parziale
gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,
in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27 ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma  1)  che
"l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione
civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020,  e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici  specialisti  e
di 100 infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 2-bis
del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo,  anche
di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore
a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare  dello
stato di emergenza, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2020,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." 
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AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 103, comma 23)  che
"Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al
presente  articolo,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi  di  servizio  interessate
dalle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (108) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126, nel modificare l'art. 9-sexies,  comma  1
del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni  dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha conseguentemente disposto (con l'art.
57, comma 11) che "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino
al 31 dicembre 2021." 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020,  n.  126,
ha disposto (con l'art. 103, comma 23) che "Per consentire  una  piu'
rapida definizione delle procedure di cui al  presente  articolo,  il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
non  superiore  a  mesi  sei,  tramite  una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, nel limite massimo di spesa di 24.615.384 euro per il 2020 e
di 5.384.616 euro per il 2021, da ripartire tra le sedi  di  servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai  limiti
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. A tal fine il Ministero dell'interno puo'  utilizzare  procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 28  ottobre  2020,
n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18  dicembre  2020,  n.
176, ha disposto (con l'art. 103, comma 23) che "Per  consentire  una
piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente  articolo,
il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non  superiore  a  mesi  sei,  tramite  una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno
2021,  da  ripartire  tra  le  sedi  di  servizio  interessate  dalle
procedure  di  regolarizzazione,  in  deroga   ai   limiti   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre  2021,
n. 234, ha disposto (con l'art. 103, comma 23)  che  "Per  consentire
una piu' rapida  definizione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per
un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu'  agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro  a  contratto  a
termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno
2021 nonche' di 20.000.000 di euro per l'anno 2022, da ripartire  tra
le sedi di servizio interessate dalle procedure di  regolarizzazione,
in deroga ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine  il  Ministero  dell'interno
puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di  un
bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni". 
  Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato  dalla  L.  30  dicembre
2021, n.  234,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  471)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
664) che "Al fine  di  disporre  di  specifiche  professionalita'  da
impiegare  nella  gestione  quotidiana  delle  attivita'  del  centro
nazionale di accoglienza  degli  animali  sequestrati  e  confiscati,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato,  ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non  possono
avere, in ogni caso, una durata superiore  a  trentasei  mesi,  anche
discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023". 
  Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato  dalla  L.  29  dicembre
2022, n.  197,  ha  disposto  (con  l'art.  9-sexies,  comma  1)  che
"L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo  9-sexies,  comma
1, del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  156,  e'  prorogata
fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025". 
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AGGIORNAMENTO (130) 
  Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 ha disposto (con l'art. 3,  comma  4)
che "Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)  interessate
dalla progettazione e dalla  realizzazione  delle  grandi  opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  9,
comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta  per  le  medesime
finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio  pluriennale  asseverato  dall'organo  di
revisione".