DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2011.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto  dal  presente  comma   .
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2011 fino a 3.050 milioni di euro. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2012.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 
  2-bis. Al fine di  perseguire  l'obiettivo  di  pubblico  interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  di  cui   al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", le parole da:
"Sigari" a: "Tabacco da  masticare:  24,78%"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    

   "a) sigari  ............................................. 23,00%;
    b) sigaretti ........................................... 23,00%;
    c) sigarette ........................................... 58,50%;
    d) tabacco da fumo:
        1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
        arrotolare le sigarette ............................ 56,00%;
        2) altri tabacchi da fumo .......................... 56,00%;
    e) tabacco da fiuto .................................... 24,78%;
    f) tabacco da masticare ................................ 24,78%";





    
    b) nell'articolo 39-octies, dopo il  comma  2,  sono  inseriti  i
seguenti: 
     "2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori  alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
      2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis
e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di
vendita rilevati nel trimestre precedente."; 
    c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del
centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette  aventi  un
prezzo di vendita al pubblico  inferiore  a  quello  delle  sigarette
della  classe  di  prezzo  piu'   richiesta   di   cui   all'articolo
39-quinquies, comma 2". 
  2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo  del
tabacco trinciato a  taglio  fino  per  arrotolare  le  sigarette  e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi. 
  2-quater. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  attuali
livelli di entrate a titolo di imposte  sui  tabacchi  lavorati,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1,  comma  485,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  possono  essere  modificate  le
percentuali di cui: 
    a) all'elenco "Tabacchi  lavorati"  dell'Allegato  I  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; 
    b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5,  lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni. 
  2-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela   degli
interessi  pubblici  erariali  e  di  difesa  della  salute  pubblica
connessi alla gestione di esercizi di  vendita  di  tabacchi,  tenuto
conto  altresi'  della   elevata   professionalita'   richiesta   per
l'espletamento di tale  attivita',  all'articolo  6  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  "9-bis) non abbia conseguito,  entro  sei  mesi  dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito  di  appositi  corsi  di  formazione
disciplinati   sulla    base    di    convenzione    stipulata    tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative". 
  3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  4  agosto  2010,  il  piano  di  impiego  di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  con  specifica
destinazione di 27,7 milioni di  euro  e  di  2,3  milioni  di  euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma  74  e  di  cui  al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.  E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. 
  4. Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del  150°
Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  5. Ai  fini  della  proroga  nell'anno  2010  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato  di  320
milioni di euro per l'anno 2010 nonche' di 4,3 milioni di euro  annui
per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
dal 2016 al 2020. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  5-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15  MARZO  2010,  N.  66,
COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  5-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  5-septies. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  60,  comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita  in  5
milioni di euro per  l'anno  2010,  per  le  esigenze  connesse  alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia. 
  6. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307,  tenuto  conto  degli  utilizzi  previsti  dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di  euro  per
l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per  l'anno  2011,  di  224,3
milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni di euro  per  l'anno
2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015  e
di  91,6  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016   mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
  7.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo  9,  comma  31,  dall'articolo  11,  commi  5   e   15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi  13  e  14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,  comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4,  dall'articolo  41,  dall'articolo
50,  comma  1,  e  dall'articolo  55,  commi   da   1   a   6,   pari
complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5
milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno
2012, a  670,2  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  si
provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, commi 15 e  16,  dall'articolo  15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo  22,  dall'articolo
23,   dall'articolo   24,   dall'articolo   25,   dall'articolo   26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo  31,  dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e  dall'articolo  47,  pari  a
908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50  milioni  di  euro
per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2010; 
    c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui  ai  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,  5-sexies   e
5-septies del presente articolo, pari a euro  11.599.720  per  l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per  l'anno
2012, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   5.285.720   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa  del  Ministero  della  difesa,  con
riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) quanto a euro 1.314.000  per  l'anno  2010,  euro  74.000  per
l'anno  2011  ed   euro   2.500.000   per   l'anno   2012,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa; 
    c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000  per
l'anno  2012  mediante  parziale  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies; 
    d)  quanto  a  5.000.000  di  euro  per  l'anno   2010   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  7)  che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e'  ridotta
di 5,6 milioni di euro".