DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
                      (Zone a burocrazia zero) 
 
  1.  Possono  essere  istituite  nel  Meridione  d'Italia   zone   a
burocrazia zero. 
  2. Nelle zone di  cui  al  comma  1  istituite,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118  della  Costituzione,  in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  le  nuove  iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
    a) nei riguardi delle predette nuove iniziative  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di
natura tributaria, di pubblica sicurezza e di  incolumita'  pubblica,
sono adottati in via esclusiva da un Commissario di  Governo  che  vi
provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze  di  servizi  ai
sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali
procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro  30
giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento  espresso  non
e' adottato entro tale termine.  Per  i  procedimenti  amministrativi
avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di  natura  tributaria,
di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica,  le  amministrazioni
che li promuovono e li  istruiscono  trasmettono  al  Commissario  di
Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei  relativi
provvedimenti conclusivi; Le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano  agli  atti  riguardanti  la  pubblica  sicurezza  e
l'incolumita' pubblica. 
    b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le  risorse  previste
per tali zone franche urbane ai sensi  dell'articolo  1,  comma  340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  utilizzate  dal  Sindaco
territorialmente competente per la concessione di contributi  diretti
alle nuove iniziative produttive  avviate  nelle  zone  a  burocrazia
zero; 
    c) nella realizzazione ed attuazione  dei  piani  di  presidio  e
sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di
governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011,  n.  232
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n.  32)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 43  del  presente  Decreto-Legge  "nella
parte in  cui  e'  destinata  ad  applicarsi  anche  ai  procedimenti
amministrativi che  si  svolgono  entro  l'ambito  delle  materie  di
competenza regionale concorrente e residuale."