DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
(Riorganizzazione della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
                               chiusi) 
 
  1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di  vigilanza,
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  la  lett.  j)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "j) 'fondo comune  di  investimento':  il  patrimonio  autonomo
raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una  pluralita'
di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base  di
una predeterminata politica di investimento; suddiviso  in  quote  di
pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; 
    b) all'articolo 36, comma 6, dopo le  parole:  "nonche'  da  ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono  inserite  le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo
comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio
patrimonio."; 
    c) all'articolo 37, comma 2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;"  sono  inserite  le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli  36,  comma  3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3." 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N.  70,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
 3. Le disposizioni degli articoli 6, 8  e  9  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, trovano applicazione,  in  ogni  caso,  per  i
fondi  partecipati  esclusivamente  da  uno  o  piu'   dei   seguenti
partecipanti: 
    a) Stato o ente pubblico; 
    b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
    c) Forme di previdenza complementare ((,  prodotti  pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)  2019/1238))
nonche' enti di previdenza obbligatoria; 
    d) Imprese  di  assicurazione,  limitatamente  agli  investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche; 
    e) Intermediari bancari e  finanziari  assoggettati  a  forme  di
vigilanza prudenziale; 
    f)  Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti   lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e  sempreche'  siano  indicati
nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; 
    g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente
le finalita' indicate nell'articolo 1,  comma  1,  lett.  c-bis)  del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche' societa'  residenti  in  Italia
che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche; 
    h)  veicoli  costituiti  in  forma  societaria   o   contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere. 
 3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6,  8  e  9  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001, n. 410. 
 4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis  concorrono
alla   formazione   del   reddito   complessivo   del    partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti  non
residenti, sono soggetti in  ogni  caso  ad  una  ritenuta  a  titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di  cui  all'articolo  7
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della
loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di  partecipazione
indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione
in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917.   Ai   fini   della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente,
dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi  distribuiti  ai  partecipanti.  Relativamente  ai   redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
novembre 2001, n. 410. 
  4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui
al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 5  per  cento  del  valore
medio delle quote possedute  nel  periodo  d'imposta  risultante  dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il  costo  di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta  e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti  per
il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata  a  cura  della  societa'  di  gestione   del   risparmio   o
dell'intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16
giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e'  tenuto  a  fornire  la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione  del  risparmio  puo'
effettuare la  liquidazione  parziale  della  quota  per  l'ammontare
necessario al versamento dell'imposta. 
 5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi
che  alla  data  del  31  dicembre  2010  presentavano   un   assetto
partecipativo diverso da quello indicato nel  comma  3  e  nei  quali
almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa'  di  gestione  del
risparmio puo' altresi' deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del
valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31
dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa'  di  gestione  del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per
la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la  prima
entro il 31 marzo 2013 e la  seconda  entro  il  31  marzo  2014.  La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio entro  il  16  febbraio  dell'anno  successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. 
  5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a
concorrenza dell'ammontare assoggettato  all'imposta  sostitutiva  di
cui al comma 5, secondo periodo. Il  costo  di  sottoscrizione  o  di
acquisto delle quote e' riconosciuto fino a  concorrenza  dei  valori
che  hanno  concorso  alla  formazione  della  base  imponibile   per
l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.   Eventuali   minusvalenze
realizzate non sono fiscalmente rilevanti. 
  5-ter. Gli atti di liquidazione  del  patrimonio  immobiliare  sono
soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. 
  5-quater. Alle  cessioni  di  immobili  effettuate  nella  fase  di
liquidazione di cui al comma  5  si  applica  l'articolo  17,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al  periodo  precedente
e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte  del  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai  conferimenti  in
societa'  di  pluralita'  di  immobili,  effettuati  nella  fase   di
liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano  compresi,  agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,  fra  gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3),  della
tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e
nell'articolo  4  della  tariffa   allegata   al   medesimo   decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate
nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai  fini
dell'articolo 19-bis, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  operazioni  che  non  formano
oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. 
  6.  Per  l'accertamento  delle  modalita'   di   determinazione   e
versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si  applicano  le
disposizioni  del  titolo  IV  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, e' sostituito dai seguenti: 
    "3. La ritenuta non si applica sui proventi  percepiti  da  fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di  cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  su
quelli percepiti da enti od organismi  internazionali  costituiti  in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e  da  banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali  dello
Stato. 
    3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a  soggetti
residenti in Stati con  i  quali  siano  in  vigore  convenzioni  per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini  dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione,  i  sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
      a) una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente  effettivo
beneficiario   dei   proventi,   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni  alle  quali  e'  subordinata  l'applicazione  del  regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari  a  determinare  la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
      b)  un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente  dello
Stato ove l'effettivo beneficiario  dei  proventi  ha  la  residenza,
dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi  della
convenzione.  L'attestazione  produce  effetti  fino  al   31   marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione". 
  7-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  7  hanno  effetto  per  i
proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi
che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  nel  testo  in
vigore alla predetta data. 
  8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo  82  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate  sono
definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute  nei
commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.