DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
        (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 
 
  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011  e  relativi
ai periodi d'imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
    a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ed  il
connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso  ed   a   titolo   provvisorio,   degli   importi   stabiliti
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere  al  pagamento  e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i
casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni
ai sensi dell'articolo 8, comma  3-bis  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis,  e  dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in  caso
di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali  ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 471, non  si  applica  nei  casi  di  omesso,  carente  o  tardivo
versamento  delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai  periodi
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
    b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il
termine utile per la proposizione del ricorso e devono  espressamente
recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal  termine  ultimo
per il pagamento, la riscossione delle  somme  richieste,  in  deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo,  e'  affidata  in
carico agli agenti della riscossione anche  ai  fini  dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il  Ragioniere  generale
dello Stato. L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un  periodo  di
centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale  sospensione  non
si applica con riferimento  alle  azioni  cautelari  e  conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a  tutela
del  creditore.  La  predetta  sospensione  non  opera  in  caso   di
accertamenti definitivi, anche in seguito  a  giudicato,  nonche'  in
caso di recupero di somme derivanti da  decadenza  dalla  rateazione.
L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata  semplice  o   posta
elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per
la riscossione; 
    c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui  alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato  pericolo  di
pregiudicare la riscossione, non opera la  sospensione  di  cui  alla
lettera b) e l'agente della riscossione non  invia  l'informativa  di
cui alla lettera b); 
    d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in  presenza  di
nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 
    e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui  alla  lettera  a),  come
trasmesso all'agente della riscossione con le  modalita'  determinate
con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno
dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),  l'espropriazione
forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di  cui  all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159; 
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    g)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al  ruolo  e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    h)  in  considerazione  della  necessita'  di  razionalizzare   e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il
recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto
all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva
delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo. 
  2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo le parole "con  riguardo  aliimposta  sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate". 
    b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  deila  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio."; 
    c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:  "La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.". 
  3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente : 
  "2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la  proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
  1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 
  5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono". 
  6. In caso di fallimento, il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
  7. All'articolo 319-bis del codice penale,  dopo  le  parole  "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi".  Con  riguardo  alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini  della  definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, dall'articolo  48  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, e successive  modificazioni,  dall'articolo  8
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, dagli articoli 16 e  17  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  nonche'  al  fine
della definizione delle procedure amichevoli relative a  contribuenti
individuati previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro  le  doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva
con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva (UE) 2017/1852  del
Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata  con  decreto  legislativo  10
giugno 2020, n. 49, e  al  fine  della  definizione  delle  procedure
amichevoli  interpretative  di  carattere  generale  e   degli   atti
dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di  tali  procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata
alle ipotesi di dolo. 
                           (62) (67) (68) (75) (79) (82) (84) ((115)) 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il Decreto 1 settembre 2016 (in G.U. 5/9/2016, n. 207) ha  disposto
(con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "1. Nei  confronti  delle  persone
fisiche, che alla data del  24  agosto  2016,  avevano  la  residenza
ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco
riportato nell'allegato 1) al presente decreto,  di  cui  costituisce
parte integrante, sono sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'art. 29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre
2016. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del  2016,
i termini per la notifica  delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla  fine
del periodo di sospensione". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto (con l'art. 11,  comma  2)  che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172,
ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018,  n.
55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n.  89,  ha
disposto (con l'art. 11,  comma  2)  che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019. ". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 35,  comma
1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la  notifica
delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la  riscossione  delle  somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e  riprendono  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' per  le  attivita'  esecutive  da  parte
degli  agenti  della  riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno
sede o unita' locali negli immobili di cui  ai  commi  1  e  2,  sono
sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla L. 30  dicembre  2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per
la notifica delle cartelle di pagamento e per  la  riscossione  delle
somme risultanti dagli  atti  di  cui  agli  articoli  29  e  30  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da
parte degli agenti della riscossione e i termini  di  prescrizione  e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018,  n.  130,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che  "Nei
Comuni di cui all'articolo  17,  i  termini  per  la  notifica  delle
cartelle di pagamento e per la  riscossione  delle  somme  risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da  parte  degli  agenti
della riscossione e i termini di prescrizione  e  decadenza  relativi
all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi  quelli  degli  enti
locali, sono sospesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2021 e  riprendono  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022".