DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 21-bis 
   (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). 
 
  1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto  trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno  del
secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. La comunicazione dei dati relativi al  secondo  trimestre  e'
effettuata entro il  ((30  settembre)).  La  comunicazione  dei  dati
relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata
con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in
tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio  dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano  fermi
gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base  alle
liquidazioni periodiche effettuate. 
  2. Con il provvedimento di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  sono
stabilite le modalita'  e  le  informazioni  da  trasmettere  con  la
comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3.  La  comunicazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
liquidazione  con  eccedenza  a   credito.   Sono   esonerati   dalla
presentazione della comunicazione i soggetti  passivi  non  obbligati
alla   presentazione   della   dichiarazione   annuale    I.V.A.    o
all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,  sempre  che,  nel
corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 
  4. In caso di determinazione separata dell'imposta in  presenza  di
piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola  comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione  del  contribuente,
ovvero  del  suo  intermediario,  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, le risultanze dell'esame dei dati di  cui  all'articolo  21  del
presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i  dati
medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del  presente  articolo
nonche' la coerenza dei versamenti  dell'imposta  rispetto  a  quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli  eseguiti
emerge  un  risultato  diverso  rispetto  a  quello  indicato   nella
comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con  modalita'
previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Il contribuente puo' fornire i  chiarimenti  necessari,  o  segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o  valutati  erroneamente,
ovvero  versare   quanto   dovuto   avvalendosi   dell'istituto   del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste. 
                                                       (64) (70) (87) 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma  4,
alinea) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.P.C.M. 22 maggio  2017,  (in  G.U.  30/05/2017,  n.  124),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  relative  al
primo trimestre 2017 sono trasmesse entro il 12 giugno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.P.C.M. 27  febbraio  2019  (in  G.U.  05/03/2019,  n.  54)  ha
disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  relative  al
quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019".