DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                     (Aggiornamento del catasto) 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  1°  gennaio  2011  e'  attivata
l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia
del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , attivando  le  idonee  forme  di
collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2  e  3  del
proprio statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata  attesta,  ai  fini
fiscali, lo stato  di  integrazione  delle  banche  dati  disponibili
presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,  individuandone
il soggetto titolare di diritti reali. 
  2.  L'accesso  gratuito  all'Anagrafe  Immobiliare   Integrata   e'
garantito  ai  Comuni  sulla   base   di   un   sistema   di   regole
tecnico-giuridiche emanate entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dal
termine di cui al comma  1  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono  assicurare  comunque  ai
comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle
banche dati con  l'Agenzia  del  territorio,  relativamente  ai  dati
catastali,  anche  al  fine  di  contribuire  al   miglioramento   ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti. 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le
modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  66  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  la
consultazione delle banche dati  del  catasto  terreni,  censuaria  e
cartografica, del  catasto  edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,
e' garantita, a titolo gratuito,ai  Comuni  su  tutto  il  territorio
nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano,
attraverso il Sistema telematico, il  Portale  per  i  Comuni  ed  il
Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
  5. Nella fase  di  prima  attuazione,  al  fine  di  accelerare  il
processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,
le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla  registrazione
degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del
Territorio sulla base di  un  sistema  di  regole  tecnico-giuridiche
uniformi, e in attuazione dei principi di flessibilita', gradualita',
adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione   del    presente    decreto.    Le    suddette    regole
tecnico-giuridiche      costituiscono      principi      fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle  Regioni  a
statuto  speciale.  Ove  non  esercitate  dai  Comuni,  le  attivita'
connesse alle predette  funzioni  sono  esercitate  dall'Agenzia  del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
  5-bis.  Per  assicurare  l'unitarieta'  del   sistema   informativo
catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni  utilizzano
le applicazioni informatiche e i  sistemi  di  interscambio  messi  a
disposizione  dall'Agenzia  del  territorio,   anche   al   fine   di
contribuire  al  miglioramento  dei  dati   catastali,   secondo   le
specifiche tecniche ed operative formalizzate  con  apposito  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico
di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei  servizi
assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento
delle funzioni di  cui  al  presente  articolo.  L'organo  paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  che  puo'  propone  al  Consiglio  dei  Ministri   modifiche
normative e di sviluppo del processo di decentramento. 
  6.  Sono  in  ogni  caso  mantenute  allo  Stato  e   sono   svolte
dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: 
    a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di  rilievi  ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie
catastali; 
    b) controllo della qualita' delle informazioni  catastali  e  dei
processi di aggiornamento degli atti; 
    c) gestione unitaria e certificata della base dei dati  catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla  lettera
b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
    d)   gestione   unitaria   dell'infrastruttura   tecnologica   di
riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia  sulla  base
di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali; 
    e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
    f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui
al comma 5, nonche' poteri di applicazione  delle  relative  sanzioni
determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre  2010,  conclude
le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni.((4)) 
  8. Entro il 31 dicembre 2010 i  titolari  di  diritti  reali  sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla
data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente
alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende
disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale
per i Comuni.((4)) 
  9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre  2010  i  titolari  di
diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che
abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. Restano  salve  le  procedure  previste  dal
comma 336 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano  venuti  meno  i
requisiti per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento  relative  agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati  o  loro  porzioni,  in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili  o
servibili all'uso cui sono destinati.((4)) 
  10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione  ,  con
oneri  a  carico  dell'interessato  da   determinare   con   apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare
entro il 31 dicembre  2010,di  una  rendita  presunta,  da  iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi  tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite  convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi
delle categorie professionali.((4)) 
  11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio procede agli  accertamenti  di  competenza  anche  con  la
collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del
Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi
rappresentativi delle categorie professionali. 
  12. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'Agenzia  del  Territorio,
sulla   base   di   nuove   informazioni   connesse    a    verifiche
tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati
che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,
del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti
reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma
10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresi' fermi i poteri
di  controllo  dei   comuni   in   materia   urbanistico-edilizia   e
l'applicabilita' delle relative sanzioni. 
  13. Gli Uffici dell'Agenzia  del  Territorio,  per  lo  svolgimento
della attivita' istruttorie connesse all'accertamento  catastale,  si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  14. All'articolo 29  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il  trasferimento,  la
costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su
fabbricati gia' esistenti  ,  ad  esclusione  dei  diritti  reali  di
garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a  pena
di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,  resa  in  atti
dagli intestatari, della conformita' allo stato  di  fatto  dei  dati
catastali e delle planimetrie , sulla base delle disposizioni vigenti
in  materia  catastale.  La  predetta   dichiarazione   puo'   essere
sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale.
Prima della  stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli
intestatari  catastali  e  verifica  la  loro  conformita'   con   le
risultanze dei registri immobiliari ". 
  15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o  verbali,
di locazione o affitto di  beni  immobili  esistenti  sul  territorio
dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,
deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. 
La mancata o errata indicazione dei  dati  catastali  e'  considerata
fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed
e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  16. Le disposizioni di  cui  ai  commi  14  e  15  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2010.Nel rispetto dei principi desumibili dal
presente articolo, nei territori in cui vige il  regime  tavolare  le
regioni  a  statuto  speciale  e  le   province   autonome   adottano
disposizioni per l'applicazione di quanto dallo  stesso  previsto  al
fine di assicurare  il  necessario  coordinamento  con  l'ordinamento
tavolare. 
  16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  anche  per
quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla  legge  24
dicembre 1993, n. 560". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
5-bis) che "Il termine del 31 dicembre  2010  previsto  dall'articolo
19, commi 8, 9 e  10,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
differito al 30  aprile  2011.  Conseguentemente,  in  considerazione
della massa delle operazioni di attribuzione della rendita  presunta,
l'Agenzia del territorio notifica  gli  atti  di  attribuzione  della
predetta rendita mediante affissione  all'albo  pretorio  dei  comuni
dove sono ubicati gli  immobili.  Dell'avvenuta  affissione  e'  data
notizia con comunicato da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  nel
sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli  uffici
provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
decorrono i termini per la  proposizione  del  ricorso  dinanzi  alla
commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella  successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita  catastale
definitiva producono effetti fiscali fin  dalla  loro  iscrizione  in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.  I
tributi,  erariali  e  locali,  commisurati  alla   base   imponibile
determinata con riferimento alla  rendita  catastale  presunta,  sono
corrisposti a titolo di acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli  immobili  non  dichiarati  in  catasto,  individuati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  a
far data dal 2 maggio 2011".