DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4


         Disposizioni per la funzionalita' degli enti locali

  1.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2010, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
  2.  Per  l'anno  2010  i  trasferimenti  erariali in favore di ogni
singolo  ente  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni recate
dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189,  ed  alle  modifiche  delle  dotazioni dei fondi successivamente
intervenute.
  3.  Sono  prorogate  per  l'anno 2010 le disposizioni in materia di
compartecipazione  provinciale  al  gettito  dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  confermate  per  l'anno 2009 dall'articolo
2-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.  Il  comma  23,  dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' sostituito dal seguente:
  "23.  Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo
ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, sono disposti dal Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari  a  10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti
interventi:
    a)  fino  ad  un  importo  complessivo  di 45 milioni di euro, il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,  nei  quali  il rapporto tra la popolazione residente ultra
sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore
al  25  per  cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto
nazionale  di  statistica.  Almeno  il  50  per  cento della maggiore
assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di  natura  sociale  e
socio-assistenziale.  In  caso  di insufficienza del predetto importo
complessivo,   il   contributo   spettante   al   singolo   ente   e'
proporzionalmente ridotto;
    b)  fino  ad  un  importo  complessivo  di 81 milioni di euro, il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,  nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore  a  cinque  anni  e la popolazione residente complessiva e'
superiore  al  4,5  per  cento,  secondo  gli ultimi dati disponibili
dell'Istituto  nazionale  di statistica. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In  caso  di  insufficienza  del  predetto  importo  complessivo,  il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto;
    c)  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000 abitanti e'
concesso  un  ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
    d)  in  favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei
comuni  della  regione  Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77, e' attribuita una
maggiorazione  del  50  per  cento  dei contributi ordinari, al lordo
della   detrazione   derivante  dall'attribuzione  di  una  quota  di
compartecipazione  al  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  calcolata  sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno
2009;  per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e' attribuita
nella misura dell'80 per cento;
    e)   in   favore  dei  comuni  della  provincia  dell'Aquila  non
rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una
maggiorazione  del  20  per  cento  dei contributi ordinari, al lordo
della   detrazione   derivante  dall'attribuzione  di  una  quota  di
compartecipazione  al  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  calcolata  sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno
2009".
  4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di
addizionale  comunale  all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
di  cui  all'articolo  1  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360,  e  successive  modificazioni,  senza l'indicazione del codice
catastale  del  comune  beneficiario  sono  riversate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate al capitolo 1320 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno. Le
disposizioni  di  cui  al  precedente periodo si applicano anche alle
somme  che  non  possono  essere  attribuite  al  comune beneficiario
indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la
  richiesta   di   rimborso   delle   somme  medesime  da  parte  del
  contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con
le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 20
febbraio  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 5 marzo
2008.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2010, e' chiusa la contabilita'
speciale  n.1903  istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia,
intestata  al  Ministero  dell'interno,  per  la gestione delle somme
introitate  a  titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche.  Le  risorse  eventualmente  esistenti sulla
contabilita'  speciale  n.1903  alla  data  del  1°  aprile 2010 sono
versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al  capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
  4-quater.  All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24:
      1)  le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e
a  pena  di  decadenza,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro il
termine del 31 maggio 2010,";
      2)  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano trasmettono la certificazione del
predetto  maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o  alla  provincia  autonoma  nel  cui  ambito territoriale ricadono,
secondo   modalita'   stabilite  dalla  stessa  regione  o  provincia
autonoma.  Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  le province autonome di
Trento  e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio,  evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al
fine  di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla
stessa  regione  o  provincia autonoma a titolo di rimborso del minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali";
    b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
      "24-bis.  La  mancata presentazione della certificazione di cui
al  comma  24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo
ordinario  dell'anno  2010  fino  al  perdurare dell'inadempienza. La
stessa  sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto
alla  presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17 marzo 2008, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  la mancata presentazione della
certificazione  comporta  la  sospensione  delle  somme  trasferite a
titolo  di  rimborso  del  minor  gettito dell'imposta comunale sugli
immobili  riferita  alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le
predette   regioni   e  province  autonome  comunicano  al  Ministero
dell'interno,  entro  il  30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
      24-ter.  All'articolo  2  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso;
        b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso".
  4-quinquies.  Il  comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge
10  febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile  2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano
operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla
anche  per  gli  anni  2010  e  2011.  ((Parimenti i comuni che hanno
superato  nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli
fini  del  rispetto  del patto di stabilita` interno per l'anno 2010,
operare  l'esclusione  prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del
decreto-legge  n.  5  del  2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 33 del 2009)).
  4-sexies.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al
comma  3  dell'articolo  7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33,
si  applicano  anche  per  l'anno  2010 alle province e ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
    a)  hanno  rispettato  il  patto di stabilita' interno per l'anno
2008;
    b)  presentano  un  rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
    c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al
netto   delle   spese  per  adeguamenti  contrattuali  del  personale
dipendente,   compreso  il  segretario  comunale  o  provinciale,  di
ammontare  non superiore a quello medio corrispondente registrato nel
triennio 2006-2008.
  4-septies.  All'articolo  77-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008,
n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
  "7-quater.  Nel  saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5 non sono
considerate  le  risorse  provenienti  direttamente  o indirettamente
dall'Unione  europea  ne'  le  relative  spese di parte corrente e in
conto  capitale  sostenute  dalle province e dai comuni. L'esclusione
delle  spese  opera  anche  se  effettuate  in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse.
  7-quinquies.  Nei  casi  in  cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori  a  quelli  considerati ai fini dell'applicazione di quanto
previsto  dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute  e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove
la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo";
    b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
    "9-bis.  A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma
3,   lettera   b),  che  nell'anno  2007  hanno  percepito  dividendi
determinati  da  operazioni straordinarie poste in essere da societa'
quotate  in  mercati  regolamentati  operanti nel settore dei servizi
pubblici  locali,  le  percentuali  indicate  nel medesimo comma sono
applicate  alla  media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati
in termini di competenza mista ai sensi del comma 5".
  4-octies.  All'articolo  77-ter  del  decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008,
n.133,  dopo  il  comma  5-ter e' inserito il seguente: "5-quater. Le
regioni,  cui  si  applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il
proprio  obiettivo  di  cassa attraverso una corrispondente riduzione
dell'obiettivo   degli   impegni  di  parte  corrente  relativi  agli
interessi   passivi   e  oneri  finanziari  diversi,  alla  spesa  di
personale,  alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione
di  servizi  e  forniture,  calcolata  con  riferimento  agli impegni
correnti  dell'ultimo  esercizio  in  cui la regione ha rispettato il
patto.  Entro  il  30  giugno  le  regioni  comunicano  al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale    dello    Stato   l'obiettivo   programmatico   di   cassa
rideterminato,  l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese  compensate  e l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle  spese  non  compensate,  unitamente  agli  elementi informativi
necessari  a  verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13".
  4-novies.  Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali
in  relazione  allo  svolgimento delle iniziative di cui all'articolo
5-bis,   comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
sono  equiparati,  ai  fini  del  patto  di  stabilita' interno, agli
interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge
25  giugno  2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  4-decies.  Al  fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi
di  finanza  pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del
presente  articolo,  il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e
le  regioni  interessate secondo le modalita' di cui agli articoli da
14  a  14-quater  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e
le  approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione
di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con
i  comuni,  da  conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui
all'articolo  2,  comma  189,  della  citata legge n.191 del 2009. La
determinazione  finale  della conferenza di servizi, dopo la ratifica
del   consiglio   comunale,   costituisce   provvedimento   unico  di
autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.
  5.  All'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla
rubrica:  "Altri  interventi  finalizzati  a  misure  di  particolare
valenza   sociale  e  di  riequilibrio  socio-economico,  nonche'  di
garanzia  della  stabilita'  dell'equilibrio  finanziario  degli enti
locali  danneggiati  dagli  eventi  del  6  aprile  2009, adempimenti
comunitari  per  enti  locali,  funzionalita' del sistema giustizia",
dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;"  e'  inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;".
  6.  All'articolo  2,  comma  194,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "in favore del comune di Roma" sono
soppresse.
  7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole: "comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi
di  cui al comma 189" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Roma
e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e successive modificazioni,
attraverso  quote  dei  fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i
proventi  realizzati  con  i  trasferimenti  dei  predetti  beni  nei
suddetti limiti";
    b)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui un sesto
al  comune  di  Roma  e cinque sesti al Commissario straordinario del
Governo".
  8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo periodo le parole: "comune di Roma" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissario straordinario del Governo";
    b)  al  primo  periodo le parole: "concorrenza dell'importo" sono
sostituite    dalle   seguenti:   "concorrenza   dei   cinque   sesti
dell'importo"  e  le  parole:  ", quanto a 500 milioni di euro," sono
soppresse;
    c) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'economia e
delle finanze e il" le parole: "comune di Roma" sono sostituite dalle
seguenti: "Commissario straordinario del Governo";
    d)  al secondo periodo le parole da: "subordinatamente" a: "comma
190"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "subordinatamente   al
conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190";
    e) al secondo periodo, dopo le parole: "il 31 dicembre 2010" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  anche  tramite il ricavato della vendita
delle  quote  dei  fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al
Commissario straordinario del Governo".
8-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all'articolo  78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n.133, e successive
modificazioni,  gestito con separato bilancio e approvato con decreto
del  Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire
dalla  data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di
Roma  cessa  dalle  funzioni di Commissario straordinario del Governo
per  la  gestione  dello  stesso  piano  di  rientro.  Il Commissario
straordinario  del Governo procede alla definitiva ricognizione della
massa  attiva  e della massa passiva rientranti nel predetto piano di
rientro.  Per  il  comune  di  Roma,  con  decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  sono  fissati  i  nuovi  termini  per  la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2010,  per
l'approvazione   del  rendiconto  relativo  all'esercizio  2009,  per
l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del
bilancio  relativi  all'esercizio  2010.  Ai  fini  di  una  corretta
imputazione  al  piano  di  rientro,  con  riguardo ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo  248  e  al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo
del  comma  3  dell'articolo  78  del  decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.133  del  2008,  si
interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume,
con  bilancio  separato  rispetto  a quello della gestione ordinaria,
tutte  le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino
alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate
e   i  relativi  crediti  siano  liquidati  con  sentenze  pubblicate
successivamente alla medesima data.
  9.  Ai  fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge
23  luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo
delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati
nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa
tabella  di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008
dal  Comitato  direttivo  dell'Associazione  nazionale  comuni  isole
minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i
rapporti  con  le  regioni, ai sensi della previgente disciplina, con
riferimento  all'anno  2008  e  nei  limiti  della relativa dotazione
finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
9-bis.  Ai  fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle
amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di
modificazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  degli enti locali
dovute  a  distacchi  intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene
in  proporzione  al  territorio  e  alla popolazione trasferita tra i
diversi  enti  nonche'  ad altri parametri determinati in base ad una
certificazione   compensativa   e  condivisa  a  livello  comunale  e
provinciale.  In  mancanza  di  comunicazione  da  parte  degli  enti
interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione
dei  fondi  erogati  dal Ministero dell'interno e' disposta per il 50
per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in
base  al  territorio,  secondo  i  dati  dell'Istituto  nazionale  di
statistica.