DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 13-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  tempestivita'  dei  pagamenti  delle
pubbliche amministrazioni, in attuazione della  direttiva  2000/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,  relativa
alla  lotta  contro  i  ritardi  di   pagamento   nelle   transazioni
commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.
231: 
    a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
      1. le pubbliche amministrazioni  incluse  nell'elenco  adottato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano  entro
il 31 dicembre 2009, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  le  opportune  misure  organizzative  per   garantire   il
tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute   per   somministrazioni,
forniture ed appalti. Le misure adottate  sono  pubblicate  sul  sito
internet dell'amministrazione; 
      2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare
ritardi nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di  spesa
ha l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di
bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la   violazione
dell'obbligo di accertamento  di  cui  al  presente  numero  comporta
responsabilita'   disciplinare   ed   amministrativa.   Qualora    lo
stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non  consenta  di
far fronte  all'obbligo  contrattuale,  l'amministrazione  adotta  le
opportune iniziative,  anche  di  tipo  contabile,  amministrativo  o
contrattuale, per evitare  la  formazione  di  debiti  pregressi.  Le
disposizioni  del  presente  punto  non  si  applicano  alle  aziende
sanitarie  locali,  ospedaliere,   ospedaliere   universitarie,   ivi
compresi i policlinici universitari, e agli istituti  di  ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,   anche   trasformati   in
fondazioni; 
      3. allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  ed
evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,  l'attivita'  di
analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle
relative risorse in bilancio prevista per i  Ministeri  dall'articolo
9,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
effettuata  anche  dalle  altre  pubbliche  amministrazioni   incluse
nell'elenco di cui al numero 1 della  presente  lettera,  escluse  le
Regioni e le Province autonome per le quali la presente  disposizione
costituisce principio fondamentale  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. I risultati  delle  analisi  sono  illustrati  in  appositi
rapporti redatti in conformita' con quanto  stabilito  ai  sensi  del
comma 1-quater del citato articolo 9 del  decreto-legge  n.  185  del
2008; 
      4.  per  le   amministrazioni   dello   Stato,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali  del
bilancio e le  ragionerie  territoriali  dello  Stato,  vigila  sulla
corretta  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla   presente
lettera, secondo procedure  da  definire  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli  enti  ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e
di controllo provvedono agli analoghi  adempimenti  di  vigilanza.  I
rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti;  per
gli enti locali  e  gli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale  i
rapporti  sono  allegati  alle  relazioni  rispettivamente   previste
nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266; 
    b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, l'ammontare dei  crediti  esigibili  nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti  nel
conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per
somministrazioni, forniture ed appalti, e'  accertato,  all'esito  di
una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei  limiti
delle risorse rese disponibili dalla legge  di  assestamento  di  cui
all'articolo 17, primo comma, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,
relativa all'anno finanziario 2009. 
  1-bis. Le somme  dovute  da  una  regione  commissariata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive  modificazioni,  nei   confronti   di   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  sono  regolate
mediante intervento del tesoriere con  delegazione  di  pagamento  ai
sensi degli articoli 1268  e  seguenti  del  codice  civile,  che  si
determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da
parte dell'amministrazione  debitrice,  da  effettuare  entro  trenta
giorni dall'istanza  dell'amministrazione  creditrice.  Decorso  tale
termine  senza  contestazioni  puntuali  da  parte   della   pubblica
amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto
nei termini di cui all'istanza. ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile-06  maggio  2010  n.
156  (in   G.U.   1a   s.s.   12/5/2010,   n.   19)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  1-bis,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102".