DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 22-ter 
       (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). 
 
((1. In attuazione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio  2010,  per  le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui
al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di
sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal  1°  gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano
maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla
predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto")). ((11)) 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'  anagrafica
per  l'accesso  al  sistema  pensionistico  italiano  sono   adeguati
all'incremento  della  speranza  di  vita   accertato   dall'Istituto
nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento  al
quinquennio precedente.  Con  regolamento  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa  tecnica  di  attuazione.  In  sede  di  prima  attuazione,
l'incremento dell'eta' pensionabile  riferito  al  primo  quinquennio
antecedente non puo' comunque superare  i  tre  mesi.  Lo  schema  di
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle  Commissioni  competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario. 
((3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma  1  confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  di  cui
all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  per  interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con  particolare  attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza  di  conciliazione  tra  vita
lavorativa e  vita  familiare  delle  lavoratrici;  a  tale  fine  la
dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni  di  euro
nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011,  252  milioni
di euro nell'anno 2012, 392  milioni  di  euro  nell'anno  2013,  492
milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro  nell'anno  2015,
542 milioni di euro nell'anno 2016, 442  milioni  di  euro  nell'anno
2017, 342 milioni  di  euro  nell'anno  2018,  292  milioni  di  euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma  12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e  i  valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui  alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,  e  successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".