DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13-bis 
(Disposizioni concernenti il rimpatrio  di  attivita'  finanziarie  e
      patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). 
 
  1.  E'   istituita   un'imposta   straordinaria   sulle   attivita'
finanziarie e patrimoniali: 
    a) detenute fuori del territorio dello Stato  senza  l'osservanza
delle  disposizioni  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.   167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni; 
    b) a condizione che le stesse  siano  rimpatriate  in  Italia  da
Stati non appartenenti all'Unione  europea,  ovvero  regolarizzate  o
rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in  Stati
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un  effettivo
scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. 
  2. L'imposta si applica come segue: 
    a) su un rendimento lordo presunto in ragione  del  2  per  cento
annuo  per   i   cinque   anni   precedenti   il   rimpatrio   o   la
regolarizzazione,  senza  possibilita'  di  scomputo   di   eventuali
perdite; 
    b)  con  un'aliquota  sintetica  del  50  per  cento  per   anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di
eventuali ritenute o crediti. 
  3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano  con  il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede  amministrativa
o  giudiziaria  civile,  amministrativa  ovvero  tributaria,  in  via
autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di  cui  all'articolo
41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai
rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano  gli
effetti di cui al comma 4, secondo periodo. 
  4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli  effetti  di  cui
agli articoli 14 e 15 e rende  applicabili  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
e successive  modificazioni.  Fermo  quanto  sopra  previsto,  e  per
l'efficacia  di  quanto  sopra,  l'effettivo  pagamento  dell'imposta
comporta,  in  materia  di  esclusione  della   punibilita'   penale,
limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla  regolarizzazione  di  cui  al
presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'
vigente articolo 8, comma 6, lettera  c),  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta  ferma  l'abrogazione
dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  5. Il  rimpatrio  o  la  regolarizzazione  operano  con  le  stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14,
15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,  comma  3,  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001,  n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate stabilisce con proprio provvedimento le  disposizioni  e  gli
adempimenti,  anche  dichiarativi,  per  l'attuazione  del   presente
articolo. 
  6.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle  attivita'
finanziarie e  patrimoniali  detenute  a  partire  da  una  data  non
successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero  regolarizzate  a
partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009. 
  7. All'articolo  5  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: "dal 5 al  25"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 10 al 50"; 
    b) al comma 5, le parole: "dal 5 al  25"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 10 al 50". 
  7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero  la  regolarizzazione
altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di  cui  agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni. In tal caso  gli  effetti  del  rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in  capo  ai  partecipanti
nei  limiti  degli  importi  delle   attivita'   rimpatriate   ovvero
regolarizzate.  Negli  stessi  limiti  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo  unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
  8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo  affluiscono
ad  un'apposita  contabilita'  speciale  per  essere  destinate  alle
finalita' indicate all'articolo 16, comma 3. ((27)) 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che
"Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo
13-bis del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni,  e  degli  articoli  12  e  15  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni,  sono  soggette  a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille."