DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 29-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 8-quinquies 
Disposizioni integrative per la rateizzazione in  materia  di  debiti
                      relativi alle quote latte 
 
  1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  intima  a
ciascun debitore il versamento delle somme che  risultino  esigibili.
Sono da considerare esigibili anche le imputazioni  di  prelievo  non
sospese in sede giurisdizionale. 
  2.  Il  produttore  interessato  puo'  presentare  all'AGEA,  entro
sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma  1,
la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono  sospese  le  procedure  di  recupero  per   compensazione,   di
iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso  e  sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva
comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza. 
  3. In caso di accettazione della domanda di  rateizzazione  di  cui
all'articolo 8-quater  da  parte  del  Commissario  straordinario,  i
produttori devono esprimere  la  rinuncia  espressa  ad  ogni  azione
giudiziaria    eventualmente    pendente    dinanzi    agli    organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari. 
  4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al  comma  2  proseguono
per i produttori che presentano la richiesta  di  rateizzazione  fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6. 
  5. Per le somme che divengono successivamente esigibili  sempreche'
riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai  sensi
del comma 1;  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  ricezione
dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre  2010  un  Commissario
straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e degli enti  vigilati  dallo  stesso
Ministero  e  delle  relative   societa'   controllate,   il   quale,
avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di  cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione
dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle  richieste  di
rateizzazione  il  Commissario  provvede   entro   tre   mesi   dalla
presentazione delle richieste di  rateizzazione  in  merito  al  loro
accoglimento  e   entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione della decisione  il  debitore  comunica  l'accettazione
della rateizzazione.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il
compenso del Commissario straordinario a  valere  sugli  stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. (10) (11) (16) 
  7.  Le  quote  assegnate  ai   sensi   dell'articolo   10-bis   del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza  dal
periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati  del
relativo provvedimento nei seguenti casi: 
    a) mancato pagamento del prelievo latte; 
    b) omessa presentazione  della  richiesta  di  rateizzazione  nel
termine di cui al comma 2; 
    c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; 
    d) rinuncia o mancata  accettazione  da  parte  del  richiedente,
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6. 
  8. Per i  produttori  che  hanno  richiesto  la  rateizzazione,  le
provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali  erogati  dagli
organismi  pagatori  sono  recuperati  per  compensazione  fino  alla
concorrenza dell'importo della prima rata. 
  9. La mancata effettuazione del  versamento,  anche  per  una  sola
rata, determinata ai sensi del comma 6,  comporta  la  decadenza  dal
beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato  sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2. 
  ((10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli
importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi  di
mancata adesione alla rateizzazione e  in  quelli  di  decadenza  dal
beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e'  effettuata
ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.))((28)) 
  ((10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
adottato di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e  le
modalita'  di  trasmissione,  in  via  telematica,  all'agente  della
riscossione,  dei  residui  di  gestione  relativi  ai  ruoli  emessi
dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai  sensi
del comma 10. La consegna dei residui  e'  equiparata  a  quella  dei
ruoli, anche ai fini di  cui  agli  articoli  19  e  20  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.))((28)) 
  ((10-ter. Per  consentire  l'ordinato  passaggio  all'agente  della
riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis,  entro  e
non oltre il 15 luglio 2019, sono  sospesi  fino  a  tale  data,  con
riferimento ai relativi crediti: 
    a) i termini di prescrizione; 
    b) le procedure di riscossione coattiva; 
    c) i termini di impugnazione e di  opposizione  all'esecuzione  e
agli atti esecutivi.))((28)) 
  ((10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi
del comma 10-ter sono successivamente  proseguite  dall'agente  della
riscossione, che resta surrogato negli atti  esecutivi  eventualmente
gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del  quale  le
garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado.))((28)) 
  ((10-quinquies. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis,  10-ter  e
10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del  prelievo
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,   n.
91.))((28)) 
  ((10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure
di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono
sospese le procedure di riscossione coattiva poste  in  essere  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28  marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,
nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento  ai
crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti,  la  sospensione
prevista  dal  presente  comma  si  applica  anche  ai   termini   di
prescrizione  e  ai  termini  di  impugnazione   e   di   opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.))((28)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 6 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 6 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14  ha  disposto  (con  l'art.  29-ter,
comma 1) che il termine di cui  al  presente  articolo,  comma  6  e'
prorogato al 31 dicembre 2012. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla L.
21 maggio 2019, n. 44, ha disposto (con l'art. 4, comma  2)  che  "Le
disposizioni di cui al  comma  1,  capoversi  10,  10-bis,  10-ter  e
10-quater  si  applicano  a  decorrere  dal  1°   aprile   2019.   Le
disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies  e  10-sexies,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto".