DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-ter 
              Misure urgenti a tutela dell'occupazione 
 
  1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  pagamento  diretto  ai
lavoratori  e'  disposto   contestualmente   all'autorizzazione   del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta  salva  la
successiva revoca nel caso in  cui  il  servizio  competente  accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa". 
  2.  Le  imprese,  in  caso  di  richiesta  di  cassa   integrazione
straordinaria e  di  cassa  integrazione  in  deroga,  con  pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data  del
1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro  venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro. 
  3.  In  via  sperimentale  per  il  periodo  2009-2012,  in  attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di integrazione  salariale  in  deroga  con  richiesta  di  pagamento
diretto, l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  e'
autorizzato ad anticipare i relativi  trattamenti  sulla  base  della
domanda corredata  dagli  accordi  conclusi  dalle  parti  sociali  e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione  nei  confronti  del  datore  di   lavoro   delle   somme
indebitamente  erogate  ai  lavoratori.  La   domanda   deve   essere
presentata all'INPS dai datori di lavoro in via  telematica,  secondo
le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni  trasmettono
in via telematica all'INPS le informazioni relative ai  provvedimenti
autorizzatori dei trattamenti in deroga e  l'elenco  dei  lavoratori,
sulla base di apposita convenzione con  la  quale  sono  definite  le
modalita' di attuazione, di gestione  dei  flussi  informativi  e  di
rendicontazione della spesa. 
  4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo  2  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: "In  attesa  della
riforma degli ammortizzatori sociali  e  nel  limite  complessivo  di
spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per  l'occupazione"
il Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga  alla  vigente  normativa,  la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali". 
  5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno  2009  alla  concessione  in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di  continuita',
di trattamenti di cassa integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze". 
  6. Al fine di garantire criteri omogenei  di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di  monocommittenza  un  reddito  superiore  a  5.000  euro
complessivamente riferito a dette mensilita'. 
  7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal  lavoro  in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive  modificazioni,  che   senza   esservi   tenuti   assumono
lavoratori destinatari per gli  anni  2009,  2010,  2011  e  2012  di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione
totale o  parziale  dell'attivita'  o  per  intervento  di  procedura
concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina  di  cui  alla
medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso  dall'INPS  un  incentivo
pari all'indennita' spettante al  lavoratore,  nel  limite  di  spesa
autorizzato  e  con  esclusione  di  quanto  dovuto   a   titolo   di
contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di  trattamento
di sostegno  al  reddito  non  erogate.  Tale  incentivo  e'  erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di  lavoro  a
titolo di contributi previdenziali e  assistenziali,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata  legge  n.
223 del 1991. L'incentivo di cui  al  primo  periodo  e'  erogato  al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno  al  reddito  nel
caso in  cui  il  medesimo  ne  faccia  richiesta  per  intraprendere
un'attivita'    di    lavoro    autonomo,    avviare     un'attivita'
autoimprenditoriale o  una  micro  impresa  ,  o  per  associarsi  in
cooperativa in conformita' alle  norme  vigenti.  In  caso  di  cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi  dell'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  il  lavoratore,  successivamente  all'ammissione   al
beneficio e  prima  dell'erogazione  del  medesimo,  deve  dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme  corrisposte  sono  cumulabili
con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49. 
  8. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Per  l'anno  2009  ai  fini  dell'attuazione  dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del medesimo ai sensi  del  presente  articolo,  determinata  in  100
milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma  di  100  milioni  di
euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo  di  cui
all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   come
rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio
1993, n 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, fermo restando per il  medesimo  anno  2009  il  limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto  Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203". 
  9. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "tale indennita', fino
alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse; 
    b) al comma 1-bis,  le  parole:  "secondo  quanto  precisato  dal
decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi  in  cui  manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori  accedono  direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"; 
    c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
     "1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010,  le
risorse di cui al comma 1 sono  utilizzate  anche  per  garantire  ai
lavoratori beneficiari delle misure  di  cui  al  medesimo  comma  1,
lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello  di  cui  al
comma 8"; 
    d) al comma 14, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
"Ai fini dell'attuazione del  presente  comma,  e'  autorizzata,  per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni  di  euro  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le
somme di  cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate  nel  conto  residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
    All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre  le  eccedenze  di
personale nel corso della procedura  di  cui  all'articolo  24  della
legge 23 luglio 1991, n. 223," sono aggiunte le seguenti: "o al  fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato  motivo
oggettivo,"". 
  10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:  "presso  il  fondo  di
provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio  precedente"  e
dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che
tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori  di  lavoro  le
cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti,  rispondano  alla
definizione comunitaria di  micro  e  piccole  imprese  di  cui  alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003.
Sono comunque esclusi dalle quote  da  trasferire  i  versamenti  del
datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo  di  provenienza  prima
del 1° gennaio 2009". 
  11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera g), del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive  modificazioni,  sono  tenuti,  con  periodicita'   almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note  le
opportunita'  di  lavoro  disponibili  mediante  adeguate  forme   di
promozione  della  pubblicazione  o  diffusione   sugli   organi   di
comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di  cui  al  presente
comma rilevano ai fini  della  concessione  e  del  mantenimento  dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli  articoli
5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e  successive
modificazioni. 
  12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
     "d)  di  manifestazioni  sportive,  culturali,   fieristiche   o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico"; 
    b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
     "e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e  la  domenica  e
durante i periodi  di  vacanza  da  parte  di  giovani  con  meno  di
venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo  di  studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e  grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici"; 
    c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di attivita' agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono  inserite  le
seguenti: ", da casalinghe"; 
    d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis)
di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati"; 
    e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
     "1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni  di  lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi  e  nel
limite massimo di 3.000  euro  per  anno  solare,  da  percettori  di
prestazioni  integrative  del  salario  o  con  sostegno  al  reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio". 
  13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276 le parole "parenti e affini sino al  terzo  grado"  sono
sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado". 
  14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici  erogati
antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  a  seguito  degli   accertamenti
compiuti  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici  di  cui
all'articolo 13, comma 8,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257  e
successive modificazioni, sulla base  dei  curricula  presentati  dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo  dell'interessato  che  sia  accertato  in  via  giudiziale  con
sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000  euro  per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede  a  valere
sul Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   236,   con   pari   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  4,  della
legge 8 marzo 2000, n. 53. 
  14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al  comma  14,  primo
periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti  pensionistici
erogati  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate
di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in  questione
decadono,  con  obbligo  di  integrale   restituzione   delle   somme
percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad  atti
costituenti  reato,  accertati  con  sentenza  definitiva.  All'onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per  gli  anni
2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per  gli  anni
dal 2015 al 2020  e  42.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  ((14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e  della  misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che  risultino,
alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure  titolari
di prestazioni straordinarie a carico dei  fondi  di  solidarieta'  o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano
validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione  di  esposizione
all'amianto rilasciati dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento  dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di  revoca  delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto,  salvo  il  caso  di
dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza
definitiva)). 
  15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ferma  restando  la  disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, delle disposizioni di  cui  all'allegato  B  relativamente  alle
risorse considerate ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza
pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e  le
modalita' volti  ad  utilizzare  per  la  contrattazione  integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni  lavorative,  le
risorse derivanti dal processo attuativo  delle  leggi  elencate  nel
citato  allegato  B  eccedenti  rispetto  a  quelle  finalizzate   al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  valutando  a  tal  fine
anche la possibilita'  di  utilizzare  le  maggiori  entrate  proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle  istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica". 
  16. All'articolo 18 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. Le risorse del Fondo per le  aree  sottoutilizzate  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25  giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,  lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo  del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi  stabiliti  all'esito  della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.". 
  17. Alla lettera b) del comma 1  dell'articolo  37  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo  41-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo  le  parole:
"Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,"  sono
inserite le seguenti: "a seguito  di  accordi  recepiti  in  sede  di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,". 
  18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli  anni  2009  e
2010  le  maggiori  spese  correnti  realizzate  con  la   quota   di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita'  degli  assi
prioritari "Adattabilita'" e "Occupabilita'" conseguenti  all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con  riferimento  al
sostegno del  reddito  e  alle  competenze,  al  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
del 26 febbraio 2009. 
  19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni  2009
e 2010 si intende, per la  gestione  di  competenza  finanziaria,  la
differenza tra gli impegni effettivi e gli  importi  indicati  per  i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale  (POR)  gia'  approvato  dalla  Commissione
europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18  e,  per  la
gestione di cassa, la differenza tra i  pagamenti  effettuati  e  gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR. 
  20. Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie e nazionali destinate  agli  interventi  di  sostegno  al
reddito e alle competenze, di cui  all'accordo  tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009, individuate  nell'ambito  dei  programmi  operativi  del  Fondo
sociale  europeo  2007/2013  -  assi  prioritari  "Adattabilita'"  ed
"Occupabilita', il Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle  proprie
disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province  autonome
interessate, le quote dei contributi comunitari  e  statali  previste
fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari.  Le  risorse
anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente  comma
sono imputate, per la  parte  comunitaria,  agli  accrediti  disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte  statale,  agli  stanziamenti  previsti  in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987. 
  21. Al fine di evitare la possibilita' di una  applicazione  estesa
anche  ad  altri  enti,  e  per  garantire   conseguentemente   anche
l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia'  previste,
l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n.14, si interpreta  nel  senso  che  si  applica  esclusivamente  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, per le finalita' di  cui  al  comma  551  del  medesimo
articolo 2. Resta confermato che alla relativa  spesa  si  fa  fronte
esclusivamente nei limiti  delle  risorse  preordinate  nel  bilancio
dello Stato con  il  citato  articolo  41,  comma  16-terdecies,  del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14 del 2009.