DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis. 
(Disposizioni concernenti l'attivita' del  Corpo  nazionale  soccorso
          alpino e speleologico del Club alpino italiano). 
 
  1. Alla legge 21 marzo 2001, n.  74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il CNSAS contribuisce, altresi',  alla  prevenzione  ed  alla
vigilanza   degli   infortuni    nell'esercizio    delle    attivita'
alpinistiche, scialpinistiche,  escursionistiche  e  degli  sport  di
montagna, delle attivita' speleologiche e  di  ogni  altra  attivita'
connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo,  ricreativo
e culturale, ivi  comprese  le  attivita'  professionali,  svolte  in
ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi"; 
    b) il comma 3 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza  ed  emergenza
sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni  con  le  strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS, atte  a  disciplinare  i
servizi di soccorso e di elisoccorso"; 
    c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis.  Le  societa'  esercenti  o  concessionarie  di  impianti
funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite  convenzioni
con il CNSAS per l'evacuazione  e  per  la  messa  in  sicurezza  dei
passeggeri". 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche
al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379. 
  3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso  in
ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del  territorio
nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Dipartimento della protezione  civile  e  dell'ENAC,  e'
disciplinato   l'utilizzo   delle   strumentazioni   tecnologicamente
avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione  del
personale addetto. 
  4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al  pagamento
dei premi per l'assicurazione contro i rischi di  morte,  invalidita'
permanente e responsabilita' civile verso  terzi,  ivi  compresi  gli
altri  soccorritori,  dei  volontari  del   CNSAS   impegnati   nelle
operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto  dall'articolo
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e' integrato ((per  gli  anni
2010 e 2012)) di euro 250.000. 
  5. All'onere di cui al comma 4, pari  a  250.000  euro  per  l'anno
2010, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di
protezione civile, di cui all'articolo  1  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225,  come  determinato  dalla  tabella  C  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191.