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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  21-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, sono eseguite), prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute.
2. Entro il 30 giugno 2010, si procede al collaudo di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate. (6) (13)
((14))
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009.
Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 30 giugno 2014".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 14, comma 3-bis) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015".