DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193

Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario. (09G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 27-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4


       Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentito   il   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  e  il  Garante per la protezione dei dati personali,
adottati,  ai  sensi  dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
regole  tecniche  per  l'adozione  nel processo civile e nel processo
penale  delle  tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione  dei  principi  previsti  dal  decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del  processo  civile telematico continuano ad applicarsi ((fino alla
data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e 2.
  2.   Nel   processo   civile   e  nel  processo  penale,  tutte  le
comunicazioni  e notificazioni per via telematica si effettuano, (( .
.  .  )) mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e successive modificazioni, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e
delle  regole  tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
((Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei predetti decreti, le
notificazioni  e  le comunicazioni sono effettuate)) nei modi e nelle
forme  previste  dalle  disposizioni  vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3.  All'articolo  51,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  A  decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti  di  cui  al  comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli
stessi  decreti,  le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo
comma   dell'articolo   170   del  codice  di  procedura  civile,  la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate  per  via  telematica  all'indirizzo  di posta elettronica
certificata  di  cui  all'articolo  16  del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2. Allo stesso modo si procede ((per le notificazioni e le
comunicazioni  previste  dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e))
per  le  notificazioni  a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli  148,  comma  2-bis,  149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura  penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili  e'  effettuata  solo  per estratto con contestuale messa a
disposizione,  sul  sito  internet  individuato dall'amministrazione,
dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  aventi natura non regolamentare, da
adottarsi  entro  il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli  avvocati  interessati,  il  Ministro  della  giustizia, previa
verifica,  accerta  la  funzionalita'  dei  servizi di comunicazione,
individuando  gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alle parti
che  non  hanno  provveduto  ad  istituire  e  comunicare l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.";
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24))
((3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio  1934,  n.  36,  introdotto  dal comma 5 dell'articolo 51 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
   "Nell'albo  e'  indicato,  oltre al codice fiscale, l'indirizzo di
posta  elettronica  certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16,
comma  7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di
posta  elettronica  certificata  e  i  codici fiscali, aggiornati con
cadenza  giornaliera,  sono  resi  disponibili  per via telematica al
Consiglio  nazionale  forense  e  al  Ministero della giustizia nelle
forme  previste  dalle  regole  tecniche  per l'adozione nel processo
civile  e  nel  processo  penale delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione".))
  4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "1-bis.  Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di
copia  rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore
di  almeno  il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio
di copia in formato elettronico.".
  5.  Fino  all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  i  diritti  di  copia  di cui ((agli Allegati n. 6 e n. 7)) del
medesimo  decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti
di   copia  rilasciata  in  formato  elettronico  di  atti  esistenti
nell'archivio  informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati,
in   ragione  del  numero  delle  pagine  memorizzate,  nella  misura
precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino
alla  stessa  data,  e'  sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al
medesimo  decreto  ((limitatamente  ai  supporti  che contengono dati
informatici   per   i   quali   e'   possibile  calcolare  le  pagine
memorizzate)).
  6.  Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai
commi  4  e 5 e' versato all'entrata del bilancio ((dello Stato)) per
essere  riassegnato,  per  la quota parte eccedente rispetto a quanto
previsto  dall'articolo  2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  giustizia per il
funzionamento  e  lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione
delle spese di personale.
  7.  Il  Ministero  della giustizia puo' avvalersi di Consip S.p.a.,
anche  in  qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione
delle  iniziative  in  tema  di digitalizzazione dell'Amministrazione
della  giustizia  e  per le ulteriori attivita' di natura informatica
individuate  con  decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della  giustizia  e  Consip  S.p.a.  stipulano  apposite  convenzioni
dirette  a  disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle
attivita'  di  cui  al  presente  comma,  ((d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini dell'esercizio dei diritti
dell'azionista,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio
dello   Stato.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa
notifica da parte del Ministero della giustizia)).
  8.  Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  125,  primo  comma,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";
    b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e
la   residenza  dell'attore"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
cognome,  la  residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole:
"il  nome,  il  cognome,  la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto  e  delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono"  sono  sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";
    c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa
di  risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione  sui  fatti  posti  dall'attore a fondamento della domanda,
indicare"  sono  inserite  le  seguenti: "le proprie generalita' e il
codice fiscale,";
    d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
  "Art.  149-bis  (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non
e'   fatto  espresso  divieto  dalla  legge,  la  notificazione  puo'
eseguirsi   a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  anche  previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
  Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale giudiziario
trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario
risultante da pubblici elenchi.
  La  notifica  si intende perfezionata nel momento in cui il gestore
rende  disponibile  il  documento  informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario.
  L'ufficiale  giudiziario  redige  la  relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma  digitale  e  congiunto  all'atto  cui  si  riferisce  mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della  giustizia.  La  relazione  contiene  le  informazioni  di  cui
all'articolo  148,  secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con  l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato
inviato.
  Al  documento  informatico  originale  o alla copia informatica del
documento  cartaceo  sono  allegate,  con  le  modalita' previste dal
quarto  comma,  le  ricevute  di  invio  e di consegna previste dalla
normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la  trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
  Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario  restituisce
all'istante  o  al  richiedente,  anche  per  via  telematica, l'atto
notificato,   unitamente  alla  relazione  di  notificazione  e  agli
allegati previsti dal quinto comma.".
  ((d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Il  giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della
cauzione,  la  presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra  gli  offerenti  e  l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e
534-bis,  nonche'  il  pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati con
modalita' telematiche.
  In  ogni  caso  il  giudice  dell'esecuzione  puo' disporre che sia
effettuata  la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma,
almeno   dieci  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto";
    d-ter)  all'articolo  533,  primo  comma,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati
la  possibilita'  di  esaminare,  anche con modalita' telematiche, le
cose  poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente
prima del pagamento integrale del prezzo";
    d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;
    d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
  "Con  la  stessa  ordinanza,  il  giudice  puo'  stabilire  che  il
versamento   della  cauzione,  la  presentazione  delle  offerte,  lo
svolgimento  della  gara  tra  gli  offerenti  e,  nei casi previsti,
l'incanto,  nonche'  il  pagamento  del  prezzo, siano effettuati con
modalita' telematiche";
    d-sexies)  all'articolo  591-bis,  primo  comma,  e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Si  applica  l'articolo  569,  quarto
comma")).
((8-bis.  Alle  disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile  e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
  "Art.  161-ter  (Vendite  con modalita' telematiche). - Il Ministro
della   giustizia   stabilisce   con   proprio   decreto   le  regole
tecnico-operative  per  lo svolgimento della vendita di beni mobili e
immobili  mediante  gara telematica nei casi previsti dal codice, nel
rispetto     dei    principi    di    competitivita',    trasparenza,
semplificazione,  efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle
procedure telematiche.
  Con  successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica";
    b)  nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti
i seguenti:
  "Art.  169-quater  (Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di
acquisto).  -  Il  prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi
telematici  di  pagamento  ovvero  con  carte di debito, di credito o
prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale.
   Art.  169-quinquies  (Prospetto  riepilogativo delle stime e delle
vendite).  -  I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo
532  del  codice,  o  ai quali sono affidate le vendite con incanto a
norma  dell'articolo  534  del medesimo codice, al termine di ciascun
semestre  trasmettono  al  giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale   e   all'ufficiale   giudiziario  dirigente  un  prospetto
informativo,  redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte
le  vendite  effettuate  nel  periodo  con  indicazione, per ciascuna
procedura  esecutiva,  della tipologia dei beni pignorati, del valore
ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";
    c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
  "Art.  173-quinquies  (Ulteriori  modalita'  di presentazione delle
offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del
prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569,  terzo  comma,  del  codice,  puo' disporre che la presentazione
dell'offerta  d'acquisto  e  la  prestazione  della cauzione ai sensi
degli  articoli  571,  579,  580  e  584  del medesimo codice possano
avvenire  con  sistemi  telematici  di  pagamento ovvero con carte di
debito,  di  credito  o  prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta  elettronica  disponibili  nei  circuiti  bancario e postale e
mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una  dichiarazione  contenente le indicazioni prescritte dai predetti
articoli,   nel   rispetto   della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici teletrasmessi.
  Il  versamento  del  prezzo  puo'  essere  effettuato con le stesse
modalita' di cui al primo comma".
  8-ter.  Il  decreto  del Ministro della giustizia che stabilisce le
regole   tecnico-operative  per  lo  svolgimento  delle  vendite  con
modalita'   telematiche,   previsto   dall'articolo   161-ter   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile e
disposizioni  transitorie,  di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n.  1368,  introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del presente
articolo,  e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)).
  9.  Per  consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi
telematici  di  pagamento  ovvero  con  carte di debito, di credito o
prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento con moneta elettronica
disponibili   nei   circuiti   bancario  e  postale,  del  contributo
unificato,  del  diritto  di copia, del diritto di certificato, delle
spettanze   degli  ufficiali  giudiziari  relative  ad  attivita'  di
notificazione   ed  esecuzione,  delle  somme  per  il  recupero  del
patrocinio  a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie  e  delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia
si  avvale,  ((senza  nuovi  o maggiori oneri)) a carico del bilancio
dello  Stato,  di  intermediari abilitati che, ricevuto il versamento
delle  somme,  ne  effettuano  il  riversamento  alla Tesoreria dello
Stato,  registrando  in  apposito  sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione  i  pagamenti eseguiti e la relativa causale, la
corrispondenza  di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli articoli
d'entrata.  Entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  il  Ministro  della  giustizia, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  determina  con  proprio
decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  le  modalita'  tecniche  per  il  riversamento,  la
rendicontazione   e  l'interconnessione  dei  sistemi  di  pagamento,
nonche'  il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve
sottoscrivere  per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia,
di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite  convenzioni  a  seguito  di  procedura  di gara ad evidenza
pubblica  per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture ((senza
nuovi  o  maggiori))  oneri  a  carico del bilancio dello Stato. ((Le
convenzioni  di  cui  al  presente  articolo  prevedono che gli oneri
derivanti   dall'allestimento   e   dal   funzionamento  del  sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati)).
  10.  Il  Ministro  della  giustizia  e' autorizzato ad adottare, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di
estrazione,    raccolta    e   trasmissione   dei   dati   statistici
dell'Amministrazione   della   giustizia   all'archivio   informatico
centralizzato  esistente,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  11.   Si   considerano   in   ogni   caso  necessarie,  ((ai  sensi
dell'articolo  34,  comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)),
le  spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici
del  Ministero  della  giustizia, derivanti dall'adesione a contratti
quadro   stipulati  dal  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione.