DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 25-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.


Adeguamento alla   disciplina   comunitaria  in  materia  di  servizi
               pubblici locali di rilevanza economica


  1.  All'articolo  23-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  terzo  periodo, dopo le parole: "in materia di
distribuzione  del  gas  naturale",  sono inserite le seguenti: ", le
disposizioni  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge  23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica  ((  ,  le  disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,
relativamente  alla  gestione  delle  farmacie  comunali  )), nonche'
quelle   del   decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,
relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.".
  ((a-bis)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "sono
determinati"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  entro il 31 dicembre
2012,")).
    b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Il  conferimento  della  gestione  dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
     a)  a  favore  di  imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite  individuati  mediante  procedure  competitive ad evidenza
pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita'  europea  e  dei  principi  generali  relativi ai contratti
pubblici  e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita';
     b)  a  societa'  a  partecipazione  mista  pubblica e privata, a
condizione  che  la  selezione  del  socio avvenga mediante procedure
competitive  ad  evidenza  pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla  lettera  a),  le  quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita'  di socio e (( l'attribuzione di specifici compiti operativi
))  connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita
una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
   3.  In  deroga  alle  modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma  2,  per  situazioni  eccezionali  che,  a  causa  di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto  territoriale  di  riferimento, non permettono un efficace e
utile  ricorso  al  mercato,  l'affidamento puo' avvenire a favore di
societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  partecipata  dall'ente
locale,  che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per  la  gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
   4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi del
mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  predetta relazione.
Decorso  il  termine,  il parere, se non reso, si intende espresso in
senso favorevole.";
    c)  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente: "4-bis. (( I
regolamenti  di  cui  al  comma  10 definiscono )) le soglie oltre le
quali  gli  affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza
ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.";
    d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
   "8.  Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
     a)  le  gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente  ai  principi  comunitari  in materia di cosiddetta "in
house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione
da  parte  dell'ente  affidante,  alla data del 31 dicembre 2011 (( .
Esse  cessano  alla  scadenza  prevista  dal  contratto di servizio a
condizione  che  entro  il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano
almeno  il  40  per cento del capitale attraverso le modalita' di cui
alla lettera b) del comma 2 ));
     b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto   ad   oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
l'attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi  alla  gestione del
servizio,  cessano,  improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
     c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi  di  cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad  oggetto,  al  tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione
dei  compiti  operativi  connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
     d)  gli  affidamenti  diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003  a  societa'  a  partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale  data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del  codice  civile,  cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio,  a  condizione  che  la  partecipazione pubblica, si riduca
anche  progressivamente,  attraverso  procedure  ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori  industriali, (( ad una quota non superiore al 40 per cento
entro  il  30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre  2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino, gli
affidamenti  cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione  dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 ));
     e)  le  gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle
lettere  da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre  2010,  senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante.
   9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una  medesima  controllante,  anche  non  appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o  per  disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi  pubblici  locali  in  virtu'  di affidamento diretto, di una
procedura  non  ad  evidenza  pubblica  ovvero  ai sensi del comma 2,
lettera  b),  nonche'  i  soggetti  cui e' affidata la gestione delle
reti,  degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali,  qualora  separata  dall'attivita' di erogazione dei servizi,
non  possono  acquisire  la  gestione  di servizi ulteriori ovvero in
ambiti  territoriali  diversi,  ne'  svolgere servizi o attivita' per
altri  enti  pubblici  o  privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti  o  altre  societa'  che  siano  da  essi  controllate o
partecipate,  ne'  partecipando  a  gare.  Il divieto di cui al primo
periodo  opera  per  tutta  la durata della gestione e non si applica
alle  societa'  quotate  in  mercati  regolamentati  ((  e  al  socio
selezionato  ai  sensi della lettera b) del comma 2 )). (( I soggetti
affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono  comunque
concorrere   su   tutto  il  territorio  nazionale  alla  prima  gara
successiva  alla  cessazione  del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti. ))";
    e) al comma 10, (( nell'alinea )), le parole: "centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
    f)  al  comma  10,  alla  lettera  a)  la  parola:  "diretti"  e'
sostituita  dalle  seguenti:  "cosiddetti in house" e dopo le parole:
"patto  di  stabilita' interno" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto delle scadenze fissate al comma 8,";
    g) al comma 10, la lettera e) e' (( abrogata )).
((1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 23-bis, comma 8,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal
comma  1  del  presente  articolo, nelle regioni a statuto speciale e
nelle  province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto  delle  attribuzioni  previste  dagli statuti delle predette
regioni  e  province autonome e dalle relative norme di attuazione, i
contratti  di  servizio  in  materia  di trasporto pubblico locale su
gomma  di  cui  all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
atto  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  1-ter.  Tutte  le  forme di affidamento della gestione del servizio
idrico  integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge
n.  112  del  2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del  2008,  devono  avvenire  nel  rispetto dei principi di autonomia
gestionale  del  soggetto  gestore e di piena ed esclusiva proprieta'
pubblica  delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle  istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e
prezzo  del  servizio,  in  conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  garantendo  il  diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio)).
  2.  All'articolo  9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, il quarto periodo e' soppresso.
((2-bis.  All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: "diciotto mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
  2-quater.  All'articolo  8-sexies,  comma  2,  terzo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  13, la parola:
"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci")).