DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                          Settore sanitario 
 
  1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
   a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2009" ; 
   b) al comma 1-ter le parole "entro il 31 ottobre 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: entro il 15  ottobre  2009,  si  applicano
comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme  statali
di attuazione e di applicazione dello stesso, e  la  legge  5  maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre . 
  2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano . Con intesa da stipulare, ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo  di
cui al presente comma, sono  definiti  gli  importi,  in  misura  non
inferiore a 50 milioni di euro, da  destinare  a  programmi  dedicati
alle cure palliative, ivi comprese  quelle  relative  alle  patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti . A valere  sul  fondo
di cui al presente comma un importo, in  misura  non  inferiore  a  2
milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al
fine  dell'attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di   cellule
riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  191,
nonche' in materia di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,  di  cui
alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006,  e
2006/86/CE della Commissione,  del  24  ottobre  2006,  in  corso  di
recepimento. 
  3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie 
conseguenti alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  e  all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive
modificazioni . A  tal  fine  il  tetto  di  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  in  riduzione
in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a  decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per  la
salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano  riversano  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale.(8) 
  3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del 
decreto-legge   1°   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con,
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  parole  da:
"tenendo conto" fino a: "spesa  complessiva"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile  alla
spesa per  farmaci  acquistati  presso  aziende  farmaceutiche  dalle
aziende sanitarie locali e  da  queste  distribuiti  direttamente  ai
cittadini,  che  e'  posta  a   carico   unicamente   delle   aziende
farmaceutiche stesse  in  proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche" . 
  4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai 
sensi  dell'articolo  120  della  Costituzione,  l'erogazione   delle
prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di  Assistenza,
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,,  e   di   assicurare   il
risanamento,   il    riequilibrio    economico-finanziario    e    la
riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale  della   regione
Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e  contabile,  tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005  ,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si  applicano
le seguenti disposizioni: 
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di 
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a predisporre entro settanta giorni un Piano  di  rientro  contenente
misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio  sanitario
regionale, da sottoscriversi con l'Accordo  di  cui  all'articolo  1,
comma 180, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, nonche' a provvedere a quanto  previsto  dall'articolo
1, comma 174 della medesima legge; 
   b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano 
presentato  sia  valutato  non  congruo  a  seguito  di   istruttoria
congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
, sulle cui conclusioni e' sentita la regione in  apposita  riunione,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per i  rapporti  con  le
regioni, nomina un Commissario per la  predisposizione  di  un  Piano
triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari
interventi di  contenimento  strutturale  della  spesa,  da  redigere
all'esito   del   riaccertamento   dei   debiti   pregressi   nonche'
dell'attivazione  delle  procedure  amministrativo-contabili   minime
necessarie per valutare positivamente l'attendibilita'  degli  stessi
conti.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei  Ministri  partecipa   il
Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
   c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera 
b)  e'  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri,   che   ne   affida
contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai  sensi  della
medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e  per
tutto il periodo di vigenza del  Piano  di  rientro,  il  Commissario
sostituisce   gli   organi   della   regione   nell'esercizio   delle
attribuzioni   necessarie   all'attuazione    del    Piano    stesso;
contestualmente  a  tale  nomina,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  21  dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; 
   d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e 
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.  159  del  2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 
  5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al 
fine  di  prevenire  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e   di
assicurare  piena  indipendenza  e  imparzialita'  di   giudizio,   i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome, appartenenti alla regione  assoggettata  alla  valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni  del  Comitato  e  del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti  componenti  supplenti,  fermo
restando che nelle more di  tale  designazione,  allo  scopo  di  non
ritardare le  necessarie  azioni  di  contrasto  alle  situazioni  di
criticita'  in  essere,  Comitato  e  Tavolo  possono  proseguire   e
concludere i propri lavori. Restano salvi gli  atti  e  le  attivita'
gia' espletati da Comitato  e  Tavolo  anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  6.  Per  la  specificita'  che   assume   la   struttura   indicata
dall'articolo 1 comma 164, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale  e  per
le riconosciute  caratteristiche  di  specificita'  ed  innovativita'
dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009
per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di  un
contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.  Conseguentemente,  per
il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di  cui  all'articolo
79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di  euro.  Al
medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole
da: ", comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse. (26) 
((35)) 
  7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 
2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27  dicembre
2006, n. 296, come modificato  dall'articolo  43,  comma  1-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'  erogato  alla
struttura sanitaria di cui al comma 6 per le  medesime  finalita'  di
cui al comma 6. 
  8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto 
di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera  b)  della
citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di  verifica
degli adempimenti  di  cui  all'articolo  12  della  medesima  Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 133 (in 
G.U. 1a  s.s.  21/04/2010,  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 3, ultimo periodo,  nella
parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
33) che "Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma  6,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30  milioni  di
euro per l'anno 2012." 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 nel modificare l'art. 33,  comma  33
della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 378)  che  "E'  rifinanziata  per  l'anno  2014,  per
l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183".