DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 2-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
          Contenimento del costo delle commissioni bancarie 
 
  1. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15)) 
  2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici
derivanti  dal  divieto  della  commissione  di   massimo   scoperto,
all'articolo 2-bis, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  alla  fine
del comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "L'ammontare  del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente  non  puo'
comunque superare lo  0,5  per  cento,  per  trimestre,  dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di  remunerazione.  Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza  delle  prescrizioni  del
presente articolo.". 
  3. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15)) 
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge. 
  4-bis. Al fine di consentire la promozione, la  prosecuzione  e  il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo
sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire  la  lotta  alla
poverta',  nel  quadro  degli  obiettivi  della  strategia  e   degli
strumenti  anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale  italiano
permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis,  comma  8,
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  a  decorrere
dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni  di  euro
da  destinare  anche  al  funzionamento  del  Comitato  medesimo.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".