DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori  non
             coperti dalla cassa integrazione guadagni). 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
possono essere eccezionalmente emanate,  per  il  biennio  2009-2010,
norme in deroga  a  singole  disposizioni  dei  regolamenti  previsti
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre  1997,  n.  477.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
(17) (19) (20) (28)((33)) 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO(28) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
2-bis)  che  "La  scadenza  dell'articolo   1-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti  adottati  ai  sensi
del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012." 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228,  nel  modificare  l'art.  6,  comma
2-bis,  del  D.L.  29  dicembre  2011,   n.   216,   convertito   con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 388) che la scadenza di cui al comma  1
del presente articolo e' fissata dal 30 giugno 2013.