DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                          Flussi finanziari 
 
  1.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo  5,  dall'articolo  7,  dall'articolo  19,   comma   4,
dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e  3,
pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per  l'anno  2009,  a
2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro  per
l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni  di
euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno  2014,  a  478
milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1  e  2,  dall'articolo  13,
dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo  21  e
dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per  l'anno  2010,  a  1.371,9
milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315  milioni  di  euro
per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo  20  e  dall'articolo
25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per
l'anno 2011; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  per  il  finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 
  2. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno  2012,
di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013,  di  1.828,4  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015,  di
1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione  di  quota
parte delle maggiori entrate  e  delle  minori  spese  derivanti  dal
presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1  del  presente
articolo. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2-bis,  nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. 
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono  integralmente  destinate,  in
conformita'   alle   indicazioni   contenute   nel    Documento    di
programmazione  economico-finanziaria   per   gli   anni   2010-2013,
all'attuazione  della  manovra  di  bilancio  per  gli  anni  2010  e
seguenti. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.