DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-ter 
      (( (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato promuove  un  piano  straordinario  di
contrasto del gioco illegale. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  opera  presso  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato,  presieduto  dal
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia  di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di  finanza
e della  stessa  Amministrazione  autonoma.  Il  comitato,  che  puo'
avvalersi dell'ausilio della societa'  SOGEI  Spa,  di  altri  organi
della pubblica amministrazione, di enti pubblici  e  di  associazioni
rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo  principi  di
efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla
pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici
e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la
repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco  e  la  tutela
dei minori.  Particolare  e  specifica  attenzione  e'  dedicata  dal
comitato all'attivita' di prevenzione e  repressione  dei  giochi  on
line illegali. Ai componenti del comitato non spetta  alcun  compenso
ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  2  e'  istituita,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  presso  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata  da
tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria  gestione  dei  giochi
pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque  effettuata
e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio  e  l'elaborazione,
anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati
sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia  e
di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma  2
)).