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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal:  25-4-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3,
(( secondo periodo, ))
le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,
(( e 600-quinquies ))
del codice penale,";
(( a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate ))
;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; ".