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DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  5-8-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-octies

(( Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.))
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 ))
.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5% 2002 - 2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione,
(( pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale))
, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
(( a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate; ))
b) le assegnazioni di titoli di Stato
(( di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista ))
e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni
(( e delle azioni ))
trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
(( le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010 ))
4.
(( I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 ))
che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza,
(( entro il 31 agosto 2009 ))
, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari
(( e azionari ))
detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono
(( in cartaceo e su supporto informatico ))
al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni
(( e delle azioni ))
che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi,
(( delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 ))
e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari
(( e azionari))
dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni
(( e delle azioni ))
di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari
(( e azionari ))
sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni
(( e delle azioni ))
e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7.
(( Entro il 31 dicembre 2010 ))
, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
((
7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
))
8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 ))
.
((
))
10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 ))
.