DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-ter
         Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa
     integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca

  1.  In  dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore
della  pesca,  anche  a  seguito dei rialzi dei costi energetici e di
produzione,  e'  concesso,  per  impresa,  l'arresto temporaneo delle
attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una
durata  di  trenta  giorni  nell'arco  temporale  di  quattro  mesi a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  2.  In  conseguenza  del  fermo  d'emergenza  di cui al comma 1, il
Ministro   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  e'
autorizzato  a  concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non  concorre  alla  formazione  della  base imponibile ai fini delle
imposte  sui  redditi,  ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai
fini  del  rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni.  La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti
nel  programma  operativo,  approvato  dalla Commissione europea, per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta,
e'   autorizzata   l'erogazione   di   una   indennita'  giornaliera,
determinata  secondo  le procedure di cui al comma 5, per garantire a
ciascun  membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi  oneri  previdenziali  ed assistenziali. Le misure di cui al
presente  comma,  conseguenti  all'evento  di  cui  al  comma 1, sono
attuate  con  le  modalita'  di cui al comma 5, fino alla concorrenza
della  somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35
milioni  di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di
euro,   con   le   specifiche   assegnazioni   finanziarie  dell'Asse
prioritario  1  -  misure  per  l'adeguamento  della  flotta da pesca
comunitaria  del  regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio  2006,  e,  quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere
sulle  disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio,
di  cui  all'articolo  13  del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154,   istituito   presso   il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali, che non vengono trasferite per le finalita'
di  cui  all'articolo  2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli   oneri  di  cui  al  comma  2,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  di  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.
  4.  Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta
di  pesca  e  le  risorse  biologiche  del  mare,  il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio
2008,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  esistenti per
ciascuno  degli  anni della programmazione 2007/2013, il procedimento
di  ristrutturazione  della  flotta, utilizzando le risorse dell'Asse
prioritario  1  - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE)
n.  1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo
di programmazione.
  5.  Le  modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del
premio,  le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo
supplementare per esigenze biologiche nonche' le misure di gestione e
controllo,  tenuto  conto  del sistema di localizzazione satellitare,
per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e
nelle  zone  di  tutela  biologica,  sono  definite  con  decreto del
Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la
Commissione  consultiva  centrale  della  pesca marittima, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari.
  6.  Le  modalita' di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi
compreso  il  regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai
commi  1  e  2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca
marittima.
  7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo  le  parole:  "di  cui  20 milioni per il settore agricolo" sono
inserite le seguenti: "e 10 milioni per il comparto della pesca" e le
parole: "460 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "470 milioni".
  8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del
15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n.
244   del   2007,   sono   differiti  per  il  comparto  della  pesca
rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
  9.  All'onere  derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per
l'anno  2008,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta' sociale.
  10.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 54-bis, comma 1)
che  "Per  far  fronte  alla  crisi  in  atto nel settore della pesca
marittima,  in  caso  di  sospensione  dell'attivita'  di  pesca,  un
trattamento   di   importo   pari   a  quello  previsto  dalla  cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di  cui  all'articolo  4-ter  del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e'
concesso  agli  armatori  imbarcati  su navi da pesca, ivi compresi i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca".