stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  28-2-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani . Disposizioni
in materia di adeguamento delle discariche
nonché di modello unico di dichiarazione ambientale
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "e per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2008 e 2009";
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 13.
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".
2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224" sono inserite le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e".
2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal".
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
((entro il 30 giugno 2010))
, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.