DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
Rimborsi fiscali ultradecennali e  velocizzazione,  anche  attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio  2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.
127, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  Relativamente  agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte  sul  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,  maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre  2007,  il  cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,  nonche'  per  essere  trasferite
alla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi  di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu'  di  dieci  anni,  per  la
successiva erogazione ai contribuenti. 
  1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  alle
condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con  le  modalita'
ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti  dei  Ministeri
alla data del 31 dicembre  2008.  In  ogni  caso  non  e'  consentita
l'utilizzazione per spese di personale. 
  1-ter. Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  ed
evitare la formazione di  nuove  situazioni  debitorie,  i  Ministeri
avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3,  comma  67,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e  revisione
delle procedure di spesa e della allocazione delle  relative  risorse
in bilancio. I risultati delle analisi sono  illustrati  in  appositi
rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte  integrante
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68,  della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009. 
  1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla  base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il  30  giugno  2009.  Ai  fini  del
presente comma, sulla base dei dati e  delle  informazioni  contenuti
nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto  necessario,
che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze elabora specifiche proposte. 
  2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140
e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sono
abrogati. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento  delle
imprese di assicurazione e della SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti  vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche  con   priorita'   per   le   ipotesi   nelle   quali   sia
contestualmente offerta  una  riduzione  dell'ammontare  del  credito
originario. 
  3-bis.   Su   istanza   del   creditore   di   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture,  appalti  e  prestazioni  professionali,
((le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) certificano, nel rispetto
delle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di   patto   di
stabilita' interno, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido  ed
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la  cessione  pro
soluto o pro solvendo a favore di banche  o  intermediari  finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine,
su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario  ad  acta,
con oneri a carico dell'ente  debitore.  ((La  nomina  e'  effettuata
dall'Ufficio centrale del bilancio competente per  le  certificazioni
di pertinenza delle  amministrazioni  statali  centrali,  degli  enti
pubblici non economici nazionali e delle agenzie di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.300;  dalla  Ragioneria  territoriale
dello Stato  competente  per  territorio  per  le  certificazioni  di
pertinenza   delle   altre   amministrazioni.))   ((Ferma    restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64.  La
pubblica  amministrazione  di  cui  al  primo  periodo  che   risulti
inadempiente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale   o
ricorrere all'indebitamento fino al  permanere  dell'inadempimento.))
La  cessione  dei  crediti  oggetto  di  certificazione  avviene  nel
rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando  l'efficacia  liberatoria  dei
pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli  5,
comma 1, e 7, comma 1, della legge 21  febbraio  1991,  n.  52.  ((La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a  cura  dell'amministrazione  utilizzando  la  piattaforma
elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge
n.  35  del  2013  con  l'apposizione  della  data  prevista  per  il
pagamento.)) 
  3-ter. La certificazione di cui al  comma  3-bis  non  puo'  essere
rilasciata, a pena di nullita': 
    a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267.
Cessato il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque
essere  rilasciata  in  relazione   a   crediti   sorti   prima   del
commissariamento stesso.  Nel  caso  di  gestione  commissariale,  la
certificazione non puo' comunque essere  rilasciata  in  relazione  a
crediti rientranti nella gestione commissariale; 
    b) dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni
sottoposte a piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  ovvero  a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste  operazioni  relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito  di  operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani  o
programmi operativi. (32) 
  3-quater. Sono fatte salve le certificazioni  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L.
6 luglio 2012, n. 94, ha disposto (con l'art. 13-bis,  comma  4)  che
"Le  certificazioni  dei  crediti  rilasciate  secondo  le  modalita'
indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal
comma 1 del presente articolo, possono  essere  utilizzate  anche  ai
fini dell'ammissione alla garanzia  del  fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214".