DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-bis
              Disposizioni fiscali in materia di giochi

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui  all'articolo  39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni,  e'  determinato,  in capo ai
singoli  soggetti  passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
    a)  12,6  per  cento  fino  a  concorrenza di una raccolta pari a
quella dell'anno 2008;
    b)  11,6  per  cento,  sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella  del  2008,  pari  ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
    c)  10,6  per  cento,  sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
    d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
    e)  8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008.
  2.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  comma  13-bis, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  e  dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli  importi  dei  versamenti  periodici  del prelievo erariale unico
dovuti  dai  soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
  3.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste  dal  predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462
del  1997  non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata
dal  soggetto  passivo  di  imposta, a garanzia degli adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da  rateizzare.  La  lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge  n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
"281.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche   agricole   alimentari  e  forestali  per  quanto  di  sua
competenza,  e'  determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali  derivanti  dai  giochi  pubblici con vincita in denaro
affidati  in  concessione  allo  Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello  sport, e
all'Unione  nazionale  per  l'incremento  delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282.  Le  modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle  entrate  erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le  modalita'  di  trasferimento  periodico  al CONI e all'UNIRE sono
determinate  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  con  provvedimento
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il   Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato  e,
limitatamente  all'UNIRE,  con  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".
  5.  A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma   1  rilevate  annualmente  dall'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in  funzione  del processo di risanamento finanziario e riassetto dei
relativi    settori,    anche    progressivamente,   alle   attivita'
istituzionali  del  CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie
esigenze    di    finanziamento   della   medesima   UNIRE,   nonche'
all'incremento  del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei  cavalli,  in  ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di
euro per ciascun ente.
  6.  Dal  1°  gennaio  2009,  nei  confronti  del CONI e dell'UNIRE,
cessano   gli  effetti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  7,  del
decreto-legge   25   settembre   2008,   n.   149,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto dal quarto periodo del
predetto comma 7.
  7.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  1. Con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze ((, di concerto con il Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,))   e'   disposta  la
destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque
eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui
all'articolo  81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.