DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
     formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali 
 
  1.   In   considerazione   della   eccezionale   crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo  delle  risorse  disponibili,  fermi   i   criteri   di
ripartizione territoriale e le competenze regionali,  nonche'  quanto
previsto  ai  sensi  degli  articoli  6-quater   e   6-quinques   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, nonche' con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli
indirizzi assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
    a)  al  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  che  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche  sociali  nel  quale  affluiscono  anche  le
risorse del Fondo per  l'occupazione,  nonche'  le  risorse  comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali  concessi  in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; (11) (37) (41) (40) (44) (47)  (48)  (51)  (54)
(58) (60) (59) (61) (62) (63) (64) ((65)) 
    b) al  Fondo  infrastrutture  di  cui  all'art.  6-quinquies  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la  messa  in  sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per  l'edilizia
carceraria, per  le  infrastrutture  museali  ed  archeologiche,  per
l'innovazione tecnologica e  le  infrastrutture  strategiche  per  la
mobilita'; 
    b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno  dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
(25) 
  2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per  occupazione
e  formazione  sono  utilizzate  per  attivita'   di   apprendimento,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni  volontariamente
sottoscritte anche con universita' e  scuole  pubbliche,  nonche'  di
sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti  quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, sono  definite  le  modalita'  di  utilizzo
delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui  al  presente  comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza  con  gli
indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle  risorse  del
Fondo per l'occupazione. 
  3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le  aree  sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni  del
Centro-Nord.(13) 
  3-bis. Le risorse del Fondo per le aree  sottoutilizzate  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25  giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,  lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo  del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi  stabiliti  all'esito  della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo. 
  4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal  presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20. 
  4-bis.Al fine della sollecita attuazione  del  piano  nazionale  di
realizzazione delle  infrastrutture  occorrenti  al  superamento  del
disagio abitativo, con  corrispondente  attivazione  delle  forme  di
partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le  misure
previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato da ultimo dal  presente  comma,  possono  essere
realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate,  le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del  comma  1,  lettera
b), del presente  articolo,  nonche'  quelle  autonomamente  messe  a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le  medesime
finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "d'intesa con"  sono  sostituite  dalla
seguente: "sentita"; 
    b) al comma 12 sono premesse le seguenti  parole:  "Fermo  quanto
previsto dal comma 12-bis,"; 
    c) dopo il comma 12 e' inserito  il  seguente:  "12-bis.  Per  il
tempestivo  avvio   di   interventi   prioritari   e   immediatamente
realizzabili  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  di
competenza regionale, diretti alla risoluzione delle  piu'  pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di  euro  a
valere sulle risorse di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le  regioni  interessate
si provvede con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano". 
  4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al  Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
  4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto  dall'articolo  77-bis,
comma 17. Il concorso  agli  obiettivi  per  gli  anni  2009  e  2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis
e' a carico del piano di rientro". 
  4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le  spese  del
piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e'  rimodulata  con  apposito  accordo  tra  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e   il   commissario
straordinario  del  Governo  in  modo  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria, in termini di  saldi  di  finanza  pubblica,  di  quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del  medesimo  articolo  78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo. 
  4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la  percentuale  prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  destinata  nella
misura dello 0,5 per  cento  alle  finalita'  di  cui  alla  medesima
disposizione e, nella  misura  dell'1,5  per  cento,  e'  versata  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo". 
    4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi  pubblici  locali"  sono
inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle  centrali
di committenza apprestati a livello  regionale  a  supporto  di  enti
senza scopo di lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163". 
    4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  dopo  le  parole:  "producono  servizi  di
interesse generale" sono inserite  le  seguenti:  "e  che  forniscono
servizi di  committenza  o  di  centrali  di  committenza  a  livello
regionale  a  supporto  di  enti  senza   scopo   di   lucro   e   di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma  25,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,". 
                                                                 (51) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
158) che il Fondo sociale per occupazione e  formazione,  di  cui  al
presente articolo, comma 1, lettera a), "e' ridotto di 100 milioni di
euro per l'anno 2010". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con  modificazoni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha  disposto  (con  l'art.  17-ter,
comma  8)  che  "Al  fine  di  consentire  l'immediato  avvio   degli
interventi  volti  alla   realizzazione   di   nuove   infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma  3,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  dalla  delibera
CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  90
del 18 aprile 2009". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 3)  che  la
dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno  dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del  presente  decreto,
e' ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni  di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
253) che "La riprogrammazione dei programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e  coesione  puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga  nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni  innovative
e sperimentali di tutela  dell'occupazione.  In  tal  caso  il  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni  da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali  in  deroga.  La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva  e'  gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica." 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
208) che " Il Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014." 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1,
lettera a)) che "Ai maggiori oneri derivanti  dalla  disposizione  di
cui alla presente lettera si provvede mediante  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per  l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art.  40,  comma
1) che "In considerazione della necessita' di assicurare una adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento  della  coesione  sociale,   il   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con l'art. 2,  comma  1)  che
"Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma   1-bis)   che   "Il
finanziamento   previsto   dall'articolo   2-bis,   comma   1,    del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
quale, a tale fine, e' incrementato di 150 milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha  disposto  (con  l'art.  42,
comma 5) che "Ai fini  di  cui  al  comma  3  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro  per
l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 7) che "Il Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e'  incrementato  di  euro  5.286.187  per
l'anno 2015 e  di  euro  5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori  di
cui all'ultimo periodo del presente comma". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 291) che "Il Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dal comma 304 del presente articolo, e' ridotto  di  300  milioni  di
euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per  l'anno
2017". 
  - (con l'art. 1, comma 294) che "il Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art.  13,  comma  1)  che
"Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro, anche  ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs.  24
settembre 2016, n. 185, ha disposto (con l'art. 42, comma 5) che  "Ai
fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per  l'anno
2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018  che  costituiscono  il
limite di spesa complessivo per ciascuno degli  anni  considerati  ai
fini del riconoscimento dei benefici  di  cui  ai  commi  3  e  4-bis
secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 8, comma  1)  che
"Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 592,6 milioni di  euro,  anche
ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  8,  comma  1-ter)  che  "Per  le
finalita' di cui ai commi 3 e  4-bis  dell'articolo  42  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  il  Fondo  sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
4 milioni di euro per l'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che
"Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni
di euro per l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  La L. 22 maggio 2017, n. 81 ha disposto (con l'art.  25,  comma  2)
che  "Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 8, comma  2)  che
il Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del presente articolo e' incrementato di 200  milioni  di
euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per  l'anno  2018,  188,7
milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per
l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno  2023,  1,8  milioni  di
euro per l'anno 2025. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
221) che il Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui  al
comma 1, lettera a)  del  presente  articolo  e'  incrementato  di  2
milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario  2018  per  la
promozione e il coordinamento delle politiche di formazione  e  delle
azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della  formazione,  della
scuola e del lavoro, nonche' per  il  cofinanziamento  del  Programma
Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione  professionale  ai
sensi  dell'articolo  27,  paragrafo  9,  del  regolamento  (UE)   n.
1288/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2013. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
494) che "Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente, il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
21,7 milioni di euro per l'anno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 43, comma 3)
che  "Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019".