DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 23-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
               Disposizioni in materia di agricoltura,
                 pesca professionale e autotrasporto

  1.  Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' sostituito dal seguente:
    "2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della   pesca   professionale   e   dell'autotrasporto,   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti  petroliferi,  sono  disposte
apposite  misure  di  sostegno  ((al  credito e agli investimenti nel
rispetto  dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti  di  Stato,  volte  a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita',  con  decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.
Entro  il  31  gennaio  2009 sono definite le procedure di attuazione
delle  misure  di  cui  al  primo periodo, attraverso l'emanazione di
appositi  bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si
provvede,  nel  limite  di  230  milioni  di  euro,  con  le  risorse
dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo
sviluppo  d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che,
a   tale   scopo   e  per  tale  importo,  sono  rese  immediatamente
indisponibili  per  essere  versate,  nell'anno  2009,  entro  il  15
gennaio,  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per la conseguente
riassegnazione  alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base degli
stati   di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  l'importo  di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni
destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2,
comma  2,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro,
e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))
  2.  Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
  ((2-bis.  Per  le  inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione
del  comma  1,  nonche'  al  fine  di potenziare l'azione di tutela e
valorizzazione  del  sistema  agroalimentare  italiano,  il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali e' autorizzato ad
assumere,  in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei
dei  concorsi  conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero
complessivo  massimo  fino  a  68  unita',  nei  limiti di un importo
massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a
regime  di  3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge  1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
  2-ter.  Al  fine  di  rafforzare  la tutela e la competitivita' dei
prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del
settore  agricolo,  con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  i criteri per la fissazione
dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti
alla  categoria  dei  "produttori  ed utilizzatori", al momento della
loro  immissione  nel  sistema di controllo, sono tenuti a versare ai
consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai
sensi  dell'articolo  53  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128, e
successive modificazioni.
  2-quater.  Al  fine  di fronteggiare la crisi del settore agricolo,
all'articolo  9  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' premesso il seguente:
      "01.  Le  agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili
su  tutto  il  territorio  nazionale  nel rispetto di quanto previsto
dalla  normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato per il
settore    agricolo    e    per   quello   della   trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli";
    b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;
    c)  dopo  il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le societa'
subentranti  devono  essere  amministrate  da un giovane imprenditore
agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di eta'
compresa  tra  i  18  e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e delle quote di partecipazione".))