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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-12-2008
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Art. 2

Disposizioni in materia di agricoltura,
pesca professionale e autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
"2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno
((al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.
Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
((2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione".))