DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22
                    Modifiche alla disciplina dei
              contratti occasionali di tipo accessorio

  1.  L'articolo  70,  comma  1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: "1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti;   c)   dell'insegnamento   privato  supplementare;  d)  di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e   grado;   f)   di   attivita'  agricole  di  carattere  stagionale
((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle  attivita'  agricole  svolte  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26   ottobre  1972,  n.  633));  g)  dell'impresa  familiare  di  cui
all'articolo  230-bis  del codice civile, limitatamente al commercio,
al  turismo  e  ai  servizi;  h) della consegna porta a porta e della
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.".
  2.  All'articolo  72  comma  4-bis  ((del  decreto  legislativo  10
settembre  2003, n. 276,)) le parole "lettera e-bis)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettera g)".
  3.  L'articolo  72,  comma  5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma  1,  ((lettere))  a)  e  c)  e  6,  commi 1, 2 e 3 del presente
decreto".
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.