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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  28-2-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 34-bis

Personale medico, veterinario, chimico e farmacista
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
1. Al fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad € 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.
((18))
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 10, comma 5-bis) che "Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".