DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                        Abrogazioni espresse

  1.  A  decorrere  dal  16  dicembre 2009 sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi
14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
  1-bis.  Ai  fini  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  14,  comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei
soggetti  che  ricevono  finanziamenti  a  carico  del bilancio dello
Stato.  Ai  fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione
normativa  puo'  chiedere  ai  singoli  soggetti indicazioni puntuali
circa  l'utilizzo  di  tali  fondi.  All'esito  di tali verifiche, il
Ministro  per  la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede
di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.
  1-ter.  Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione
normativa  trasmette  alle  Camere una relazione motivata concernente
l'impatto  delle  abrogazioni  previste  dal comma 1 sull'ordinamento
vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli
Ministeri.
  2.  Il  Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango   regolamentare  implicitamente  abrogate  in  quanto  connesse
esclusivamente   alla   vigenza   degli   atti  legislativi  inseriti
nell'Allegato  1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da
adottare  entro  il  16  dicembre  2009,  e'  trasmesso  alle  Camere
corredato  di  una  relazione  volta ad illustrare i criteri adottati
nella  ricognizione  e  i risultati della medesima con riferimento ai
diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
  2-bis.  Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto
2008,  n.133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "L'atto
ricognitivo  di  cui  al  presente  comma,  da  adottare  entro il 16
dicembre  2009,  e'  trasmesso alle Camere corredato di una relazione
volta  ad  illustrare  i  criteri  adottati  nella  ricognizione  e i
risultati  della  medesima  con  riferimento  ai  diversi  settori di
competenza dei singoli Ministeri".((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 ha disposto (con l'art. 1, comma
2)  che  "Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2
del   decreto-legge   22  dicembre  2008,  n.  200,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni
indicate   nell'Allegato  2  al  presente  decreto  legislativo,  che
permangono  in  vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14,  commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e successive modificazioni".