DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis 
        Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari 

 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). 
  2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni  derivanti  dalle
clausole, comunque denominate, che  prevedono  una  remunerazione,  a
favore    della    banca,    dipendente     dall'effettiva     durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte  del  cliente,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo  1815
del codice civile,  dell'articolo  644  del  codice  penale  e  degli
articoli 2 e 3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108.  Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione  dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n.  108,  per  stabilire  che  il  limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice  penale,  oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino  a  che  la  rilevazione  del  tasso  effettivo
globale  medio  non  verra'  effettuata  tenendo  conto  delle  nuove
disposizioni. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).