DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
                            Accertamenti 
 
  1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno  1997,  n.
218, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
      "c) le maggiori  imposte,  ritenute,  contributi,  sanzioni  ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata  di  cui  al  comma
1-bis; 
      d) i motivi che hanno  dato  luogo  alla  determinazione  delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)"; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
"1-bis.  Il  contribuente  puo'  prestare   adesione   ai   contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante  comunicazione  al  competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo  giorno
antecedente la data fissata per la comparizione.  Alla  comunicazione
di adesione, che  deve  contenere,  in  caso  di  pagamento  rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere  unita  la
quietanza dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata.  In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili  indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'. 
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al
comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di  cui  all'articolo
8,  senza  prestazione  delle  garanzie  ivi  previste  in  caso   di
versamento rateale. Sull'importo delle  rate  successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal  giorno
successivo al versamento della prima rata. 
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di  cui  al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo  delle  predette  somme  a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e  1-quater
del presente articolo non si  applicano  agli  inviti  preceduti  dai
processi verbali di constatazione definibili ai  sensi  dell'articolo
5-bis, comma 1, per i quali non sia stata  prestata  adesione  e  con
riferimento alle  maggiori  imposte  ed  altre  somme  relative  alle
violazioni  indicate  nei  processi  verbali  stessi  che  consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600   e
all'articolo 54, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
      "b-bis) le maggiori imposte, sanzioni  e  interessi  dovuti  in
caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 
b-ter) i motivi  che  hanno  dato  luogo  alla  determinazione  delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)"; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis.  Il  contribuente  puo'  prestare   adesione   ai   contenuti
dell'invito di cui al  comma  1.  Per  le  modalita'  di  definizione
dell'invito, compresa  l'assenza  della  prestazione  delle  garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura  degli  interessi  e  per  le
modalita' di computo degli stessi  in  caso  di  versamento  rateale,
nonche' per  i  poteri  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate in caso di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  per  la
definizione, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza  dell'adesione  all'invito
di cui al comma 1 del presente articolo,  la  misura  delle  sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'". 
  2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi  1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le modalita' previste dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano  con  riferimento   agli   inviti   emessi   dagli   uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano  agli
inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle  entrate  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  e'
aggiunto il seguente: "Art.  10-ter  (Limiti  alla  possibilita'  per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare  accertamenti  presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini  degli  studi  di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi  dell'articolo  5,  comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ai  contenuti
degli inviti di cui al comma  3-bis  dell'articolo  10,  relativi  ai
periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2006  e  successivi,  gli
ulteriori accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di  cui
all'articolo 39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 54, secondo  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  non  possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari  o  inferiore  al  40  %  dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della  presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si  intendono  quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 
2. La disposizione di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  si
applica a condizione  che  non  siano  irrogabili,  per  l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma  2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". 
  4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  forma
societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di  societa'  che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116  del
medesimo testo unico"; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
comma: 
    "2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  le  sanzioni
ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o  di  cui  all'articolo  11.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente non si applica nei casi in cui il contribuente  non  abbia
prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento  alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.". 
  5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
si applica anche alle somme dovute per il pagamento ditributi  e  dei
relativi interessi agli uffici e agli enti di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione. 
  6. In caso di pericolo per la riscossione,  dopo  la  notifica,  da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento  con  il  quale  vengono
accertati maggiori tributi,  si  applicano,  per  tutti  gli  importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6,  dell'articolo  22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  7. Le misure  cautelari,  che,  in  base  al  processo  verbale  di
constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale  vengono  accertati
maggiori tributi, al  provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione
oppure  all'atto   di   contestazione,   sono   adottate   ai   sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
successive  modificazioni,  conservano,  senza  bisogno   di   alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a  favore
dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo
puo'  procedere  all'esecuzione  sui  beni  sequestrati  o  ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  fermo  restando  quanto  previsto,  in
particolare, dall'articolo 76 del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni. 
  8. All'articolo 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "A  tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del  potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,  secondo  comma  n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633.". 
  9. Per le dichiarazioni in materia di  imposte  sui  redditi  e  le
dichiarazioni  IVA  delle  imprese  di  piu'  rilevante   dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale ,  di  norma,
entro l'anno successivo a quello della presentazione. 
  10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle  che
conseguono un volume d'affari  o  ricavi  non  inferiori  a  trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a  cento
milioni di euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le  modalita'  della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto  delle  esigenze  organizzative  connesse
all'attuazione del comma 9. 
  11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato  in
modo  selettivo  sulla  base  di  specifiche   analisi   di   rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o,  se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei  soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate,  desunto  anche  dai
precedenti fiscali. 
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio  2000,  n.  212,  all'articolo  21,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma  8,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  600,
proposte  dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10   sono
presentate secondo le modalita' di  cui  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 13 giugno  1997,  n.  195,  ed  il
rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta  viene
verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9. 
  13. Ferme restando le previsioni di cui ai  commi  da  9  a  12,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  demandati
alle strutture individuate  con  il  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia delle  entrate  di  cui  all'articolo  71,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita': 
    a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi; 
    b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  relativa
ai periodi d'imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre  2006  e
successivi; 
    c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del 1  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i  termini  previsti
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    d)  di   recupero   dei   crediti   inesistenti   utilizzati   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, siano  in  corso  i  termini  per  il
relativo recupero; 
    e) di gestione del contenzioso  relativo  a  tutti  gli  atti  di
competenza delle strutture stesse; 
    e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi. 
  15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal  presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 
  16. Salvi i piu' ampi termini  previsti  dalla  legge  in  caso  di
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi  dell'articolo
331  del  codice  di  procedura  penale   per   il   reato   previsto
dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30  dicembre
2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a  credito
indicati nei modelli di pagamento unificato  per  la  riscossione  di
crediti   inesistenti   utilizzati   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. 
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento  unificato  nel  quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del  presente
decreto siano ancora  pendenti  i  termini  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  18. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE  2015,  N.  158,  COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((49)) 
  19. In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine  assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore  a  sessanta  giorni,  le  somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se  non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo  15-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del
presente articolo, si applica il termine previsto  dall'articolo  25,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a  20,  le
dotazioni   finanziarie   della   missione   di   spesa    "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 110  milioni  di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
  21-bis.  Al  fine  di  potenziare  le  capacita'  di   accertamento
dell'amministrazione finanziaria, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  l'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  del  personale  del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  attualmente  in  servizio  presso  le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica. 
  21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione
delle relative informazioni  ai  sensi  del  comma  3,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della  societa'
Poste  italiane  S.p.A.,  delle  banche  e  degli   altri   operatori
finanziari   autori   dell'illecito   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria nella misura prevista  dall'articolo  1,  comma  1,  primo
periodo, del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  con
riferimento all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo per le quali risulta omessa  l'intestazione  ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento  degli
obblighi di cui al comma 3 da parte  della  societa'  Poste  italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal  fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto"; 
    b) al comma  7,  alinea,  le  parole  da:  "previa  verifica  dei
presupposti" fino a: "quote  delle  risorse"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino a una percentuale  non  superiore  al  30  per  cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa  e
in base a criteri statistici,"; 
    c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con  il  Direttore
dell'Agenzia delle entrate e  con  il  Capo  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo'
essere elevata fino al 50  per  cento  in  funzione  del  progressivo
consolidamento dei dati statistici.". 
 
    
----------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente  disposto
(con l'art. 32, comma 2, lettera b)) l'abrogazione del comma  18  del
presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.