DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 2-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Mutui prima casa: per i mutui in corso le  rate  variabili  2009  non
possono superare il 4 per cento grazie  all'accollo  da  parte  dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di  base
     su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE 
 
  1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato applicando
il tasso tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del
contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le
condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. 
  1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque
costo  relativo  alla  surrogazione,  gli  atti  di   consenso   alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o  la  costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista  la  rinegoziazione  obbligatoria,  sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con  il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata  dalla
prima banca e il contratto di mutuo  stipulato  dalla  seconda  banca
devono essere  forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
all'atto di surrogazione.  Per  eventuali  attivita'  aggiuntive  non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle  parti,  gli
onorari di legge restano a carico della parte  richiedente.  In  ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita'  connesse  alle  operazioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  e  successive  modificazioni,  non
applicano costi di  alcun  genere,  anche  in  forma  indiretta,  nei
riguardi dei clienti. 
  2. Il comma 1 si  applica  esclusivamente  ai  mutui  garantiti  da
ipoteca  per  l'acquisto  la  costruzione   e   la   ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di  categoria  A1,
A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da
persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica  anche
ai  mutui   rinegoziati   in   applicazione   dell'articolo   3   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24  luglio  2008,  n.  126,  con  effetto  sul  conto  di
finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal  momento  in  cui  il
conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate
da corrispondere nel corso del 2009. 
  3. La differenza tra gli importi, a carico  del  mutuatario,  delle
rate  determinati   secondo   il   comma   1   e   quelli   derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e'  assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la  comunicazione  alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per  i  quali,
sulla  base  delle   informazioni   disponibili   presso   l'Anagrafe
tributaria, possono  ricorrere  le  condizioni  per  l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le  modalita'  tecniche
per garantire ai medesimi  operatori  l'attribuzione  di  un  credito
d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello  Stato
ai sensi del comma 2  e  per  il  monitoraggio  dei  relativi  flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione  dei  provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. 
  4. Gli oneri derivanti dal comma 3 pari a 350 milioni di  euro  per
l'anno 2009, sono coperti  con  le  maggiori  entrate  derivanti  dal
presente decreto. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2009,  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,   e   successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da  ipoteca
per  l'acquisto  dell'abitazione  principale  devono  assicurare   ai
medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a  tasso
variabile indicizzato al tasso sulle  operazioni  di  rifinanziamento
principale  della  Banca  centrale  europea.  Il  tasso   complessivo
applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato  per  le
altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e  gli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107
del testo unico dicui al decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  e
successive modificazioni, sono tenuti  a  osservare  le  disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per assicurare  adeguata  pubblicita'  e
trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. 
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
ai citati articoli 106  e  107  del  testo  unico  dicui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,  trasmettono
alla Banca d'Italia,  con  le  modalita'  e  nei  termini  da  questa
indicate,  segnalazioni  statistiche  periodiche   sulle   condizioni
offerte  e  su  numero  e  ammontare   dei   mutui   stipulati.   Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente  comma  e  delle
relative istruzioni applicative  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  all'articolo
144, comma 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.
385  del  1993.  Si  applicano  altresi'  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993. 
  5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello  Stato  per  l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma  4,
registrate all'esito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  3,  sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con  lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di  reddito  e  gli  importi
degli assegni per i nuclei familiari in  maniera  da  valorizzare  le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti  portatori  di
handicap, nonche' al fine di una  tendenziale  assimilazione  tra  le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano  adeguati  agli
studi di settore. 
  5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di   cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro. 
  5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((21)) 
  5-quinquies. Le sanzioni irrogate ((per le violazioni dell'articolo
120-quater del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni.)) sono destinate ad incrementare  il  Fondo
di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,  di  cui
all'articolo 2, comma 475, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244.
((21)) 
  5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto  della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".