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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; (11) (37) (41) (40) (44) (47) (48) (51) (54) (58) (60) (59) (61) (62) (63) (64)
((65))
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (25)
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.(13)
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".
(51)

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 158) che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al presente articolo, comma 1, lettera a), "è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazoni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 8) che "Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 253) che "La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 208) che " Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014."
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che "Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015".
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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha disposto (con l'art. 42, comma 5) che "Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 7) che "Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma".
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AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 291) che "Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017".
- (con l'art. 1, comma 294) che "il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017".
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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, ha disposto (con l'art. 42, comma 5) che "Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo".
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AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (61)

La L. 22 maggio 2017, n. 81 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017".
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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 221) che il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
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AGGIORNAMENTO (64)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 494) che "Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 43, comma 3) che "Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019".