DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili 
 
  1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e  62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime  impositivo  ai  fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  luglio  2002,  esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo,  del
medesimo  articolo  1,  con  riguardo  ai  componenti  reddituali   e
patrimoniali  rilevati  in  bilancio   a   decorrere   dall'esercizio
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.   Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale  previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale  esercizio
e di quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse  che  risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche  ai  fini  della  determinazione
della base imponibile dell'IRAP,  come  modificata  dall'articolo  1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007. 
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le  disposizioni  dei  successivi
commi, le divergenze di cui al  comma  1,  esistenti  all'inizio  del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio. 
  3. Il riallineamento puo' essere  richiesto  distintamente  per  le
divergenze che derivano: 
    a)  dall'adozione  degli  IAS/IFRS  e  che   non   si   sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dall'articolo
1,  comma  58,  della  legge  n.  244  del  2007   avessero   trovato
applicazione sin dal bilancio del primo  esercizio  di  adozione  dei
principi contabili internazionali.  Sono  esclusi  i  disallineamenti
emersi  in  sede  di  prima  applicazione  dei   principi   contabili
internazionali   dalla   valutazione    dei    beni    fungibili    e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi
di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e  6  dell'articolo  13
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonche'  quelli  che
sono derivati dalle  deduzioni  extracontabili  operate  per  effetto
della soppressa disposizione  della  lettera  b)  dell'articolo  109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero,  comunque,
determinati anche  a  seguito  dell'applicazione  delle  disposizioni
dello stesso testo unico,  cosi'  come  modificate  dall'articolo  1,
comma 58, della legge n. 244 del 2007; 
    b) dalla valutazione dei beni fungibili  e  dall'eliminazione  di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi  di  accantonamento,
per effetto  dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
  4. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze  positive  e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata  nella  dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal  caso,  la  somma  algebrica  delle  differenze
stesse, se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con  aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,  dell'IRES  e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile  complessivo.  L'imposta  e'
versata in unica soluzione entro il termine  di  versamento  a  saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2007. Se il saldo  e'  negativo,  la  relativa  deduzione
concorre, per quote costanti,  alla  formazione  dell'imponibile  del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e
dei 4 successivi. 
  5. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
a),  puo'  essere   attuato,   tramite   opzione   esercitata   nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a  quello
in  corso  al  31  dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a   singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima  natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi  rapporti  di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali  addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il  termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007. 
  6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in  base
ai principi contabili internazionali,  il  soggetto  beneficiario  di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4  o  5,  in
modo  autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili   a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione. 
  7. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
b),  puo'   essere   attuato   tramite   opzione   esercitata   nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a  quello
in  corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del  2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il  termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a  quello  in  corso  al   31   dicembre   2007.   Limitatamente   al
riallineamento   delle   divergenze    derivanti    dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23  e  24,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7  si
assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES. 
  8. Le disposizioni dei commi precedenti  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche in caso di: 
    a) variazioni che intervengono nei  principi  contabili  IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle  qualificazioni  che  avevano  in
precedenza assunto rilevanza fiscale; 
    b) variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione  dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007. 
  8-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del comma 8. 
  9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,  accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai  fini  delle  imposte
sui redditi. 
  10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma  2-ter   introdotto
nell'articolo  176  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma  46,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di  attuazione,  i  contribuenti
possono  assoggettare  in  tutto  o  in  parte,  i  maggiori   valori
attribuiti in bilancio all'avviamento, ai  marchi  d'impresa  e  alle
altre  attivita'  immateriali  all'imposta  sostitutiva  di  cui   al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per  cento,  versando  in
unica soluzione l'importo dovuto entro il  termine  di  versamento  a
saldo delle imposte relative all'esercizio nel  corso  del  quale  e'
stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire
dall'inizio del periodo d'imposta nel  corso  del  quale  e'  versata
l'imposta sostitutiva. La  deduzione  di  cui  all'articolo  103  del
citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore  dell'avviamento  e  dei
marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un
quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel  corso  del  quale  e'
versata l'imposta sostitutiva. A  partire  dal  medesimo  periodo  di
imposta sono deducibili le quote di ammortamento del  maggior  valore
delle altre attivita' immateriali nel limite della quota  imputata  a
conto economico. (49) 
  10-bis. Le previsioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori valori  delle  partecipazioni  di  controllo  ((in  societa'
residenti e non residenti anche prive di  stabile  organizzazione  in
Italia)), iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
avviamento, marchi  d'impresa  e  altre  attivita'  immateriali.  Per
partecipazioni  di  controllo  si  intendono   quelle   incluse   nel
consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili
internazionali di cui  al  regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  per  partecipazioni  di
controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi
delle  relative  previsioni.  L'importo   assoggettato   ad   imposta
sostitutiva  non  rileva   ai   fini   del   valore   fiscale   della
partecipazione stessa. (25) (37) (41) ((63)) 
  10-ter. Le previsioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di
azienda ovvero  di  partecipazioni  ((in  societa'  residenti  e  non
residenti anche prive di stabile  organizzazione  in  Italia)).  (25)
(37) (41) ((63)) 
  11. Le  disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche  per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate  nell'articolo  176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a  tassazione  con
aliquota  ordinaria,  ed  eventuali  maggiorazioni,  rispettivamente,
dell'IRPEF,  dell'IRES  e  dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile
complessivo, versando in  unica  soluzione  l'importo  dovuto.  Se  i
maggiori  valori  sono  relativi  ai  crediti  si  applica  l'imposta
sostitutiva di cui al  comma  10  nella  misura  del  20  per  cento.
L'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  con  riguardo  a  singole
fattispecie, come definite dal comma 5. 
  12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle  operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007,  nonche'  a  quelle  effettuate  entro  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma  47,  della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il  termine
di versamento a saldo delle imposte  relative  al  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
  12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche  per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi  per
effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38,  se  identificati  nel   quadro   EC   della
dichiarazione dei redditi. 
  13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei  mercati
finanziari,  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi   contabili
internazionali, diversi dalle imprese di cui all'articolo  91,  comma
2,  del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'esercizio  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  possono  valutare  i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio  in
base al loro valore di iscrizione cosi' come  risultante  dall'ultimo
bilancio  o,  ove  disponibile,  dall'ultima   relazione   semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole. Tale misura, in  relazione  all'evoluzione  della
situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,   puo'   essere
reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze.(7)
(17) (26a) 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N.  216,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. (28) 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N.  216,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. (28) 
  15-bis.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  DICEMBRE  2011,  N.   216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. (28) 
  15-ter.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  DICEMBRE  2011,  N.   216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. (28) 
  15-quater. Considerata l'eccezionale  e  prolungata  situazione  di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di  debito
emessi o garantiti da  Stati  dell'Unione  europea  non  destinati  a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base  al  valore  di
iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio   o,   ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente  approvati
anziche' al  valore  desumibile  dall'andamento  del  mercato,  fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese  applicano
le disposizioni di  cui  al  presente  comma  previa  verifica  della
coerenza con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al
proprio portafoglio assicurativo. 
  15-quinquies. Le imprese di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 15-quater, destinano  a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  al  netto  del
relativo onere fiscale. In caso  di  utili  di  importo  inferiore  a
quello della citata differenza, la riserva e'  integrata  utilizzando
riserve di utili  disponibili  o,  in  mancanza,  mediante  utili  di
esercizi successivi. 
  15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater
e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, ai fini  della  verifica  della  solvibilita'
corretta di cui al capo IV del  titolo  XV  del  medesimo  codice,  a
partire dall'esercizio  2012  e  fino  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di attuazione della  citata  direttiva  2009/138/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre  2009,  possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio  individuale  delle
imprese di assicurazione italiane  dei  titoli  di  debito  emessi  o
garantiti  da  Stati  dell'Unione  europea  destinati   a   permanere
durevolmente  nel   proprio   patrimonio.   Gli   effetti   derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili  con  altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta. 
  15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1  e  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209,  assicurano  la  permanenza  nel  gruppo  di
risorse finanziarie corrispondenti  alla  differenza  di  valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies. 
  15-octies.  L'ISVAP  disciplina   con   regolamento   modalita'   e
condizioni  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui   ai   commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi  restando  gli
effetti conseguenti all'esercizio  delle  opzioni  di  cui  ai  commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile  pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle  citate  opzioni
avuto riguardo alle  caratteristiche  specifiche  degli  impegni  del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa  oppure  alla  struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli  strumenti  di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di  stabilita',  disposizioni  di  carattere  particolare  aventi  ad
oggetto   il   governo   societario,   i   requisiti   generali    di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove  la  situazione  lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio. 
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice  ed  equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella  redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree  fabbricabili  e
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso  al  31
dicembre 2007. 
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,  per
il quale il termine di approvazione scade successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, deve  riguardare  tutti  i
beni appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si  intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli   immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 
  18. Il saldo attivo risultante dalle  rivalutazioni  eseguite  deve
essere imputato al capitale o accantonato  in  una  speciale  riserva
designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione, che ai fini  fiscali  costituisce  riserva  in
sospensione di imposta. 
  19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato  con
l'applicazione in capo  alla  societa'  di  una  imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23. 
  20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
quinto esercizio successivo a quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita,  con  il  versamento  di  un'imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura  del  3
per cento per  gli  immobili  ammortizzabili  e  dell'1,5  per  cento
relativamente agli  immobili  non  ammortizzabili,  da  computare  in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. 
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del  sesto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e  20  devono  essere
versate,  a  scelta,  in  un'unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
di imposta con riferimento al quale  la  rivalutazione  e'  eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima  scadenza  di  cui
sopra e le  altre  con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale  sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi  legali  con  la
misura  del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente   al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da  versare  possono  essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  23. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,  n.  162  e  del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 24 luglio 2009 (in G.U. 31/07/2009, n. 176) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 15, commi  13,
14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n.  2,  si  applicano  anche  per  l'esercizio
successivo a quello in corso alla  data  del  29  novembre  2008,  di
entrata in vigore del citato decreto". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52,  comma  1-bis)
che "Le disposizioni  dell'articolo  15,  commi  13,  14  e  15,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 13) che "La
disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate
sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli
precedenti. Nel caso di operazioni effettuate  in  periodi  d'imposta
anteriori a quello  in  corso  al  1°  gennaio  2011,  il  versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione entro il  30
novembre 2011". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 14) che "Gli effetti  del
riallineamento di cui al comma 12  decorrono  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il Decreto 27 luglio 2011 (in G.U. 31/07/2009, n. 176) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 15, commi  13,
14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n.  2,  si  applicano  anche  per  l'esercizio
successivo a quello in corso alla  data  del  29  novembre  2008,  di
entrata in vigore del citato decreto". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio  2012,  n.  14  ha  disposto  (con  l'art.  29,  comma
16-terdecies, lettera b)) che i commi 14, 15,  15-bis  e  15-ter  del
presente articolo sono abrogati a far data dall'esercizio 2012. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, ha disposto ( con l'art. 23,  comma  14)  che  gli  effetti  del
riallineamento di cui ai commi 10-bis e 10-ter decorrono dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
150)  che  "Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  10-bis   e   10-ter
dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si
applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31  dicembre  2012.  Il  versamento  dell'imposta
sostitutiva e' dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta
sostitutiva dovuta  per  le  operazioni  effettuate  nel  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il  termine  di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
96) che  "La  disposizione  di  cui  al  comma  95  si  applica  alle
operazioni di aggregazione aziendale  poste  in  essere  a  decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 82)
che "Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con  riferimento
agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati  a  partire
dal periodo di imposta anteriore a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata  in   vigore   della   presente   legge,   nei   limiti   dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo".