DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 6-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica  di
obbligazioni bancarie speciali e relativi  controlli  parlamentari  e
                            territoriali 
 
  1. Al fine  di  assicurare  un  adeguato  flusso  di  finanziamenti
all'economia  e  un  adeguato  livello  di  patrimonializzazione  del
sistema bancario, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato, fino al ((31 dicembre 2010)), anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, a  sottoscrivere,  su  specifica  richiesta
delle banche interessate,  strumenti  finanziari  privi  dei  diritti
indicati  nell'articolo  2351  del  codice  civile,  computabili  nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane  le  cui  azioni
sono negoziate su mercati regolamentati o da societa'  capogruppo  di
gruppi bancari italiani le  azioni  delle  quali  sono  negoziate  su
mercati regolamentati. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  si
procede all'eventuale proroga del  predetto  termine  in  conformita'
alla normativa comunitaria in materia.)) 
  2. Gli strumenti finanziari  di  cui  al  comma  1  possono  essere
strumenti   convertibili   in   azioni   ordinarie    su    richiesta
dell'emittente.   Puo'   essere   inoltre    prevista,    a    favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione  che
la  Banca  d'Italia  attesti  che  l'operazione  non  pregiudica   le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne'  del  gruppo
bancario di appartenenza. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE
2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27  FEBBRAIO  2009,
N. 14.(2) 
  3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui  al  comma  1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla  disponibilita'  di  utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile.  In  tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide  sulla  destinazione
degli  utili  e'  vincolata   al   rispetto   delle   condizioni   di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi. 
  4. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sottoscrive  gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che  l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni  di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1. 
  5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata: 
    a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni  definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito  da
assicurare alle  piccole  e  medie  imprese  e  alle  famiglie,  alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli  di  liquidita'  ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni  e
servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e a politiche  dei  dividendi
coerenti  con   l'esigenza   di   mantenere   adeguati   livelli   di
patrimonializzazione; 
    b) all'adozione, da parte degli emittenti,  di  un  codice  etico
contenente, tra  l'altro,  previsioni  in  materia  di  politiche  di
remunerazione dei vertici aziendali. PERIODO SOPPRESSO  DALLA  L.  28
GENNAIO 2009, N. 2. 
  5-bis. Gli schemi dei protocolli di  cui  alla  lettera  a)  e  gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5  sono  trasmessi
alle Camere. 
  6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze  riferisce  periodicamente  al   Parlamento   fornendo   dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture  e'   istituito   uno   speciale   osservatorio   con   la
partecipazione  dei  soggetti  interessati.  Dall'istituzione   degli
osservatori di cui al presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato;  al  funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e  finanziarie  gia'  previste,  a  legislazione  vigente,   per   le
Prefetture. 
  7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base  di  una  valutazione  da  parte  della  Banca  d'Italia   delle
condizioni economiche dell'operazione e  della  computabilita'  degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. 
  8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni  subordinate
delibera anche in merito  all'emissione  degli  strumenti  finanziari
previsti  dal  presente  articolo.  L'esercizio  della  facolta'   di
conversione e' sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione  in
ordine al relativo aumento di capitale. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le  risorse  necessarie  per  finanziare  le  operazioni  stesse.  Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: 
    a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a  legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione  connesse  a  stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste  correttive  e  compensative   delle   entrate,   comprese   le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura  obbligatoria;  del  fondo  ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte  sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; 
    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
    c)  utilizzo  temporaneo  mediante  versamento  in   entrata   di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
    d) emissione di titoli del debito pubblico. 
  9-bis. Gli schemi di decreto  di  cui  al  comma  9,  corredati  di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del
parere delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla  data
di  trasmissione.  Il  Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri  definitivi  delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per  l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati. 
  10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di  bilancio  sono  trasmessi  con  immediatezza  al   Parlamento   e
comunicati alla Corte dei conti. 
  11. Ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   190,   le
deliberazioni  previste   dall'articolo   2441,   quinto   comma,   e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di
capitale dagli articoli 2368 e 2369  del  codice  civile.  I  termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono ridotti della meta'. 
  12.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,   da
adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e  modalita'  di
sottoscrizione  degli  strumenti  finanziari  di  cui   al   presente
articolo. 
  12-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai  sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di  cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
190. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  41,  comma
16-decies) che  la  soppressione  dell'ultimo  periodo  del  comma  2
dell'art. 12 decorre dal 1° febbraio 2009.