DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della  garanzia
                             dello Stato 
 
  1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni  di  cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  554  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7  agosto  1997,
n.  266,  fino  al  limite  massimo   di   450   milioni   di   euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero  dell'economia
e delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse,  fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in  termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2. 
  2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1  sono  estesi  alle
imprese artigiane ((e alle imprese agricole)). L'organo competente  a
deliberare  in  materia  di  concessione  delle   garanzie   di   cui
all'articolo 15, comma 3, della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e'
integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a
livello  nazionale  delle  imprese  artigiane   ((e   delle   imprese
agricole)). 
  3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e' riservato  agli
interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei  Confidi  di  cui
all'articolo 13 del decreto-legge del  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  4. Gli interventi di garanzia del  Fondo  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  sono
assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e  modalita'  da  stabilire  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.  La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.  468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede  ai  sensi  dell'articolo  7,
secondo comma, numero 2), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici e privati, ovvero
con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della  SACE
S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. (68) 
  5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali
per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in  coincidenza  degli
eventi correlati all'Expo Milano 2015, e' autorizzato il rilascio  di
garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. 
 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 13,  comma  6)
che "All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole  "e
privati"."