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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  7-12-2008
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Art. 5

Riprogrammazione delle risorse di cui
alla delibera CIPE del 30 settembre 2008
1. Al comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo
((di cui al comma 2))
. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.