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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
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Art. 77-quater

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.
((A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.))
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:
"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24)
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.(23a)
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

(98)
((100))
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AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
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AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (100)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".