DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 77-quater 
(Modifiche della tesoreria unica ed  eliminazione  della  rilevazione
                  dei flussi trimestrali di cassa) 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2009   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  7  agosto
1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente  articolo,  e'
estesa: 
    a) alle regioni a statuto speciale e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all'articolo 77-ter; 
    b) a tutti gli enti locali di cui  al  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
    c) alle  Aziende  sanitarie  locali,  alle  Aziende  ospedaliere,
compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,  e  i  policlinici
universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,   agli    Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. 
  2. Le  somme  che  affluiscono  mensilmente  a  titolo  di  imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e  addizionale  regionale
all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  ai  conti
correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro  il
quinto giorno lavorativo del mese  successivo,  presso  il  tesoriere
regionale o  provinciale.  Resta  ferma  per  le  regioni  a  statuto
ordinario,  fino  alla  determinazione  definitiva  della  quota   di
compartecipazione   all'imposta   sul    valore    aggiunto    (IVA),
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  13,  comma  3,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  e  all'articolo  1,
comma 321, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni. Conseguentemente le  eventuali  eccedenze  di  gettito
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti
derivanti  dalle  manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  -
rispetto alle previsioni delle imposte medesime  effettuate  ai  fini
del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio.  Resta  altresi'  ferma,  per   la   Regione   siciliana,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39,  comma  1,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  3.  L'anticipazione  mensile  per  il  finanziamento  della   spesa
sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d)  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto  ordinario
e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni  a  statuto
ordinario e del  comma  5  per  la  Regione  siciliana.  In  caso  di
necessita' i recuperi delle anticipazioni  sono  effettuati  anche  a
valere sulle  somme  affluite  nell'esercizio  successivo  sui  conti
correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle  somme  da  erogare  a  qualsiasi
titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle  anticipazioni
di tesoreria non vengono comunque effettuati a  valere  sui  proventi
derivanti dalle manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  con
riferimento ai due tributi sopraccitati. 
  4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle  regioni  a  statuto
ordinario nella misura  risultante  dall'ultimo  riparto  effettuato,
previo accantonamento di un importo  corrispondente  alla  quota  del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario  condizionata  alla
verifica degli adempimenti regionali,  ai  sensi  della  legislazione
vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo,  condizionate
alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno
successivo  a  quello  di  iscrizione  in  bilancio.  ((A   decorrere
dall'anno 2017: 
    a)  fermo  restando  il  livello  complessivo  del  finanziamento
erogabile alle regioni in corso d'anno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  68,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  nelle   more
dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
che assegna alle regioni le  rispettive  quote  di  compartecipazione
all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  erogare
quote di compartecipazione  all'IVA  facendo  riferimento  ai  valori
indicati nel riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  e  nella
contestuale individuazione delle  relative  quote  di  finanziamento,
come risultanti dall'intesa raggiunta  in  Conferenza  Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui  all'articolo  27,  comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
    b) il Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all'IVA per l'anno di riferimento  non  puo'  fissare,  per  ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella  stabilita
in  sede  di   riparto   del   fabbisogno   sanitario   nazionale   e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di  cui  al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011; 
    c) il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  funzione
dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e'  autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti  per  gli  esercizi
successivi. 
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente  comma
anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.)) 
  5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a  titolo
di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa,  ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive  destinate  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale, previo accantonamento di un  importo  corrispondente  alla
quota  del  finanziamento   indistinto   del   fabbisogno   sanitario
condizionata alla verifica  degli  adempimenti  regionali,  ai  sensi
delle legislazione vigente. Le  risorse  corrispondenti  al  predetto
importo,  condizionate  alla  verifica  positiva  degli   adempimenti
regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla  realizzazione
delle  condizioni  che,  ai  sensi  della  vigente  legislazione,  ne
consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo  non
superiore al  quinto  anno  successivo  a  quello  di  iscrizione  in
bilancio. 
  6.  Al  fine  di  assicurare  un'ordinata  gestione  degli  effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e
successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  e  all'articolo  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono  accantonare
le somme relative  all'IRAP  e  all'addizionale  regionale  all'IRPEF
accertate in eccesso rispetto agli  importi  delle  medesime  imposte
spettanti  a  titolo  di  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi
delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sulla  ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie   complessive
destinate  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  e
rispetto   agli   importi   delle    medesime    imposte    derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A
tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP  e
sull'addizionale regionale all'IRPEF, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica  annualmente  i
gettiti   relativi   all'ultimo   anno    consuntivabile    indicando
contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli  anni
compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e  ne
da' comunicazione alle regioni. 
  7. Il comma 2 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente: 
    "2. Le entrate costituite da assegnazioni,  contributi  e  quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di  indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello  Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto  speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24) 
  8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui  al  comma
1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono  accreditate
in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire  presso  la
sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del  31
dicembre 2008 sulle  preesistenti  contabilita'  speciali  per  spese
correnti e  per  spese  in  conto  capitale,  intestate  alle  stesse
strutture  sanitarie,  possono  essere  prelevate  in  quote  annuali
costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione  competente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere  concesse
deroghe  al  limite  del  prelievo  annuale  del  20  per  cento,  da
riassorbire negli esercizi successivi.(23a) 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di  avere  efficacia  le
disposizioni relative alle sperimentazioni per il  superamento  della
tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica n. 31855  del  4  settembre
1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999  e  con  i  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n.  83361
dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2005. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei  contenuti
del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati. 
  11.  Gli  enti  pubblici  soggetti  al  Sistema  informativo  delle
operazioni  degli  Enti  pubblici   (SIOPE),   istituito   ai   sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o  cassieri
non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei  dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. I  prospetti  dei  dati  SIOPE  e
delle disponibilita' liquide costituiscono un  allegato  obbligatorio
del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, sono stabilite, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli
30 e 32 della legge  n.  468  del  1978  per  il  mancato  invio  dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE. 
 
                                                         (98) ((100)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (23a) 
  Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Per  i  motivi  di  cui  alle  premesse,
l'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   del   Mezzogiorno    e'
autorizzato ad utilizzare  nel  corso  del  2009  l'importo  di  euro
4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre  2008,
in deroga al limite del  venti  per  cento  stabilito  dal  comma  8,
dell'art.  77-quater  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009,  n.  334
(in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 7  "nella  parte  in  cui
esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per  gli  esercizi
2013  e  precedenti,  alle  regioni  a  statuto  ordinario  ai  sensi
dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria  e  non
regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere
sulle somme della compartecipazione all'IVA  assegnate  alle  regioni
per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti  definitivi  alle
regioni  a  titolo   di   compartecipazione   all'IVA,   nei   limiti
dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per
la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al  31
dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24  aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che  "Le  anticipazioni  di
tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni
a  statuto   ordinario   ai   sensi   dell'articolo   77-quater   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  per  assicurare  mensilmente  il
finanziamento della spesa sanitaria  e  non  regolate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge a  valere  sulle  somme  della
compartecipazione all'IVA  assegnate  alle  regioni  per  i  medesimi
esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo
di compartecipazione all'IVA. Dette  somme  sono  compensate  con  la
cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti
iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".