DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 20-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 61 
(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della  quota
di  partecipazione  al  costo  per  le  prestazioni   di   assistenza
                           specialistica) 
 
  1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle  Autorita'
indipendenti,  per  organi  collegiali  e  altri   organismi,   anche
monocratici,   comunque   denominati,   operanti    nelle    predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento  rispetto  a  quella
sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le neccesarie
misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. ((122)) 
  2.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne   alle
amministrazioni,  riducendo  ulteriormente  la  spesa  per  studi   e
consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle  seguenti:
"al 30 per cento"; 
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa
stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare  anche  la  spesa
annua per studi ed  incarichi  di  consulenza  conferiti  a  pubblici
dipendenti". ((122)) 
  3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2009. 
  4. All'articolo 53, comma 14,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Entro  il  31  dicembre  di  ciascun   anno   il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte  dei  conti
l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di  effettuare  la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 
  5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. 
La disposizione del presente comma non  si  applica  alle  spese  per
convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca.
((122)) 
  6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono  effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per  un  ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la
medesima finalita'. 
  7. Le societa', inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 2, 5 e 6.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 
  9. Il 50 per cento del compenso spettante  al  dipendente  pubblico
per l'attivita' di componente o di segretario del collegio  arbitrale
e' versato direttamente  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione
per  il  finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio   dei
dirigenti ovvero ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli  organi  di
autogoverno del personale di  magistratura  e  dell'Avvocatura  dello
Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso
spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non  ancora
riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono
rideterminati  con  una  riduzione  del   30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008  per  gli  enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non  hanno
rispettato il patto  di  stabilita'.  Sino  al  2011  e'  sospesa  la
possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero  dell'interno  a
favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno  2009  di
un importo pari a 200 milioni di euro annui per  i  comuni  ed  a  50
milioni di euro annui per le province. 
  12. All'articolo 1, comma 725, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le  parole:
"al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al
70 per cento" ed "al 60 per cento"; 
    b) nel secondo periodo, le parole: "e  in  misura  ragionevole  e
proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura  comunque
non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al  primo
periodo"; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  disposizioni
del presente comma si applicano anche alle societa'  controllate,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle  societa'  indicate
nel primo periodo del presente comma". 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009. 
  14. A decorrere dalla data  di  conferimento  o  di  rinnovo  degli
incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai  direttori
generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed  i
compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle  aziende
sanitarie  locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle   aziende
ospedaliero universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  e   degli   istituti   zooprofilattici   sono
rideterminati  con  una  riduzione  del   20   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30) 
  15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di  cui  ai
commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,  alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del  Servizio
sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni  di  cui  ai
commi  1,  2,  5  e  6  non  si  applicano  agli  enti  previdenziali
privatizzati. 
  16. Ai fini del contenimento  della  spesa  pubblica,  le  regioni,
entro  il  31  dicembre  2008,  adottano  disposizioni,  normative  o
amministrative, finalizzate ad assicurare la  riduzione  degli  oneri
degli  organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,   con
particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei  compensi
e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e  del
numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti  inutili,  alla
fusione  delle  societa'  partecipate,  al  ridimensionamento   delle
strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe  a  quelle
previste nel presente articolo. La disposizione di  cui  al  presente
comma  costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica, ai fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal
patto di stabilita' e crescita dell'Unione  europea.  I  risparmi  di
spesa  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,   aggiuntivi
rispetto  a  quelli  previsti  dal  patto  di   stabilita'   interno,
concorrono alla copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del
comma 19. 
  17. Le somme provenienti dalle riduzioni di  spesa  e  le  maggiori
entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di  cui
ai commi 14 e  16,  sono  versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai  sensi
del primo periodo sono riassegnate ad  un  apposito  fondo  di  parte
corrente. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  stabilita  in  200
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009;  la  predetta
dotazione e' incrementata con  le  somme  riassegnate  ai  sensi  del
periodo  precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  una
quota del fondo di cui al terzo periodo puo'  essere  destinata  alla
tutela della sicurezza pubblica  e  del  soccorso  pubblico,  inclusa
l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente ai sensi e  nei  limiti  di  cui  al  comma  22;
un'ulteriore quota  puo'  essere  destinata  al  finanziamento  della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle  amministrazioni  interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate  alla
tutela della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, tra le unita' previsionali  di  base  interessate.  La
quota del fondo eccedente la dotazione di 200  milioni  di  euro  non
destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di  ogni  anno
costituisce economia di bilancio. (25) (30) ((122)) 
  18. Per l'anno 2009 e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una  dotazione  di  100
milioni di  euro,  per  la  realizzazione,  sulla  base  di  apposite
convenzioni tra il Ministero dell'interno ed  i  comuni  interessati,
delle  iniziative  urgenti  occorrenti  per  il  potenziamento  della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono adottate le  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente comma. 
  19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di  partecipazione  al
costo per le prestazioni di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
per gli assistiti non esentati, di cui  all'articolo  1,  comma  796,
lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
abolita. Resta fermo  quanto  previsto  dal  comma  21  del  presente
articolo. (50) 
  20. Ai fini della copertura degli oneri  derivanti  dall'attuazione
del comma 19: 
    a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
al quale concorre ordinariamente lo Stato, di  cui  all'articolo  79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro
su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011; 
    b) le regioni: 
      1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale,
le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 
      2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare   la   parte
residuale della copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del
comma 19. 
  21. Le regioni, comunque, in luogo della  completa  adozione  delle
misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera  b)  del
comma 20  possono  decidere  di  applicare,  in  misura  integrale  o
ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi  del  comma  19,
ovvero  altre  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b) e  al  primo  periodo  del
presente comma,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo
che  ciascuna  di  esse  deve  garantire  ai  fini   dell'equivalenza
finanziaria. 
  22.  Per  l'anno  2009,  per  le  esigenze  connesse  alla   tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto  del  crimine,
alla repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli  obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale,  la  Polizia  di
Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo
della guardia di finanza, il Corpo di  polizia  penitenziaria  ed  il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a  100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto  a
40 milioni di euro per  l'anno  2009  e  a  100  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e  quanto
a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo   60,   comma   8.   Tali   risorse    sono    destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate. Alla ripartizione delle  predette  risorse  si  provvede  con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27) 
  23. Le somme di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di  procedimenti
penali o per l'applicazione di misure  di  prevenzione  di  cui  alla
legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  o  di
irrogazione di sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono  ad  un  unico  fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai  beni
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi  o  per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge  31  maggio
1965, n. 575, e  successive  modificazioni,  nonche'  alla  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di  irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui  al  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, e  successive  modificazioni.  Per  la  gestione
delle predette risorse puo' essere  utilizzata  la  societa'  di  cui
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia e  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 
  25. Sono abrogati i commi 102, 103  e  104  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  26.  All'articolo  301-bis  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: 
"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli". 
  27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' inserito il seguente: 
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma  345,  stabilita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'  destinata  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni e servizi a  favore  dei  cittadini  residenti  che  versano  in
condizione di maggior disagio economico". 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  17,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009,  n.
341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, comma 17, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in  cui
si applica all'Universita' della Valle d'Aosta"  e  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n.  112  del
2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di  Trento
e di Bolzano". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che: 
 "Il termine per procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6)  che  "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e cessano di avere effetto le disposizioni di  cui  all'articolo
61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  14  settembre  -  14  ottobre
2022, n. 210, (in G.U. 1ª s.s.  19/10/2022,  n.  42),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, commi l, 2,  5  e  17,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,  nella
parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere
di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  dal  1°  gennaio
2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle  riduzioni  di
spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato".