DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e  della
             Commissione tecnica per la finanza pubblica 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e'  soppresso
e, dalla medesima data,  le  relative  funzioni  sono  attribuite  al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ed il relativo personale amministrativo  e'  restituito  alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del  ruolo  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero. ((42)) ((68)) 
  2. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  1,  sono  o  restano
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con  quelle  di  cui  al
medesimo comma 1 e, in particolare: 
    a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
e successive modificazioni; 
    b)  l'articolo  22  del  regolamento  emanato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; 
    c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere  d)
ed e), limitatamente al primo  periodo,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2003, n. 173; 
    d) gli articoli 4, comma 1, lettera  c),  e  18  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio  2008,
n. 43; 
    e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento  emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,  e  successive
modificazioni. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente,  sono
abrogati i commi 477, 478 e 479 del  medesimo  articolo.  Le  risorse
rivenienti  dall'abrogazione  del  comma  477  sono  iscritte  in  un
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono adottate le variazioni  degli  assetti  organizzativi  e
funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e  si
provvede anche con riferimento al relativo  personale,  tenuto  conto
delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art.  2,  comma  1-ter)
che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di  esperto  del
servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in  ogni  caso
cessato ad ogni effetto, sia giuridico  sia  economico,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  19  -  27
giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma   1-ter,   del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (che  modifica  il  comma  1  del
presente articolo).